Tamponamento alla stazione di servizio, l’assicurazione risarcisce il danno

Tamponamento alla stazione di servizio, l’assicurazione risarcisce il danno

Un Lettore riferisce di aver subito un tamponamento, senza feriti, alla propria auto mentre la stessa si trovava in sosta nell’area di parcheggio di un distributore di carburante e chiede se la copertura RC Auto sia operativa anche in relazione a tale sinistro e se, in caso affermativo, debba rivolgere la richiesta di risarcimento al proprio assicuratore o alla compagnia assicurativa dell’altro conducente.

Il dubbio del Lettore, attesa la natura privata dell’area in cui si trovava in sosta il veicolo,  appare ragionevole alla luce della disciplina dettata dalla legge 990/1969 in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, poi abrogata dal d.lgs 209/2005, in quanto all’art. 1 era stabilito che l’obbligo di copertura assicurativa riguarda la circolazione di autoveicoli su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, senza tuttavia specificare quale  siano queste ultime.

Sul punto la Corte di Cassazione ha potuto chiarire che i criteri decisivi per individuare l’ambito di applicazione della normativa in tema di assicurazione obbligatoria “non consistono necessariamente nella natura privata o pubblica dei diritti di proprietà sulla stessa”, piuttosto, deve aversi riguardo all’apertura o meno dell’area stessa all’uso pubblico, in termini tali per cui risulti ordinariamente adibita al traffico veicolare. (Cass. civ., n. 5111 /2011).

Di conseguenza, ogniqualvolta l’area, ancorché di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità di accedervi e ciò comporti la normale circolazione di veicoli al suo interno, è equiparabile ad una strada pubblica, con la conseguenza che trovano applicazione tutte le norme per queste ultime previste, ivi compresa la normativa in tema di assicurazione obbligatoria.

In definitiva, atteso quanto sostenuto anche nella giurisprudenza richiamata, al sinistro occorso sono applicabili le disposizioni del cosiddetto codice delle assicurazioni private ed il Lettore avrà azione diretta nei confronti della propria compagnia assicurativa che sarà tenuta al risarcimento diretto del danno subito.

© Avv. Michele De Bellis, 22 settembre 2012,