Il parcheggio selvaggio
Se il cortile condominiale ha posti auto insufficienti per tutti i condomini, l’occupazione sistematica dello stesso posto da parte di un singolo condomino configura una violazione del pari uso della cosa comune



Nel contesto di un condominio, il cortile condominiale è utilizzato di fatto come parcheggio, ma i posti auto sono inferiori al numero dei condomini. Si chiede se il comportamento di un singolo condomino che occupa sistematicamente sempre lo stesso posto, impedendo agli altri di utilizzarlo a rotazione, integri una violazione del principio di pari uso della cosa comune ai sensi dell’art. 1102 c.c., anche se manca una specifica assegnazione dei posti nel regolamento condominiale. Si chiede inoltre, in modo conciso e pratico, quali poteri e strumenti abbia l’amministratore per intervenire (diffide, regolamento o delibera assembleare che introduca turnazioni o criteri di rotazione, azione giudiziaria ex art. 1102 o 1133 c.c., richiesta di provvedimenti d’urgenza, ecc.), centrando la risposta esclusivamente sul diritto italiano.
1. Inquadramento: pari uso del cortile-parcheggio
Nel condominio ogni partecipante può trarre anche un’utilità più intensa dal bene comune, purché non alteri la destinazione e non impedisca agli altri il pari uso, da intendersi come uso potenziale e non identico o simultaneo per tutti. In presenza di posti auto insufficienti, il criterio corretto per il cortile adibito a parcheggio è la rotazione/turnazione, che assicura a ciascun condomino il massimo godimento possibile e un trattamento uniforme.
L’occupazione sistematica del “solito” posto, con pretesa di fatto di esclusiva, integra un uso non paritario e può configurare un’occupazione abusiva della porzione di cortile, in violazione dell’art. 1102 c.c., specie quando impedisce agli altri di fruirne a turno.
2. Quando il comportamento del singolo diventa illecito
Costituisce uso illegittimo del cortile ogni comportamento del singolo che comporti un concreto mutamento della destinazione d’uso o una effettiva lesione del diritto di godimento altrui, a prescindere dall’utilità che ne ricava il singolo.
Il parcheggio protratto nel tempo in modo da impedire agli altri la partecipazione all’utilizzo è stato qualificato come occupazione abusiva dello spazio comune.
Anche un’appropriazione “di fatto” di uno spazio, che lo sottragga stabilmente al godimento potenziale degli altri, è contraria all’art. 1102 c.c. e al principio di solidarietà condominiale.
In assenza di un titolo di uso esclusivo, la pretesa di “posto fisso” nel cortile comune è quindi, di regola, illegittima.
3. Come ottenere tutela?
Il regolamento condominiale può rendere più rigorosi i limiti dell’art. 1102 c.c., disciplinando le modalità di godimento delle parti comuni, ma non può vietarne in modo generalizzato l’uso.
3.1 Diffida, poteri dell’amministratore e procedura interna
In presenza di comportamenti che incidono negativamente sulla destinazione d’uso, amministratore o singoli condomini possono diffidare per iscritto il soggetto a cessare l’abuso.
Se il comportamento persiste, l’amministratore deve convocare l’assemblea (anche su richiesta di un solo condomino) perché valuti se l’uso alteri la destinazione o lede il pari godimento e deliberi divieti o regole (turnazione, sanzioni se previste dal regolamento contrattuale).
4. Azioni giudiziarie: inibitoria, regolamentazione e risarcimento
Se gli strumenti interni non bastano, anche il singolo condomino può agire in giudizio, senza necessità di chiamare tutti gli altri, per far cessare l’uso illegittimo del cortile ed ottenere il ripristino del pari uso e, se del caso, il risarcimento del danno per mancato godimento.
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La presente guida ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale: non costituisce un parere legale, né può considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.