Lo Studio Legale De Bellis fornisce la propria consulenza ed assistenza nell’ambito di procedure di risoluzione delle controversie alternative al contenzioso giudiziario (ADR), come mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato.
Nell’ultimo decennio si è assistito ad un sostanziale mutamento nell’assetto della amministrazione della giustizia, tant’è che, al dichiarato fine di ridurre il contenzioso giudiziario, il legislatore ha riservato una sempre maggiore attenzione agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, anche con interventi, da una lato, volti a renderli obbligatori e prodromici all’azione giudiziaria, dall’altro, tesi ad incentivarli economicamente e fiscalmente.
Con il termine ADR (acronimo di Alternative Dispute Resolution) si intendono tutte quelle procedure (tra cui la mediazione civile e commerciale, la negoziazione assistita e l’arbitrato) finalizzate al componimento in sede stragiudiziale di una controversia di natura civile o commerciale.
Stiamo assistendo ad una esponenziale crescita nell’utilizzo di tali procedure, non solo in ragione della insita funzione deflattiva, ma anche e soprattutto perché tali procedure permettono di valorizzare aspetti, situazioni e circostanze talvolta privi di rilevanza giuridica e che, di conseguenza, non otterrebbero alcun tipo di riconoscimento davanti ad un giudice.
In tale ambito, il professionista a cui il cliente si rivolge gioca un ruolo fondamentale, poiché sarà colui che, mettendo in campo la propria abilità negoziale, dovrà sapientemente gestire il dialogo con la controparte, al fine di realizzare il risultato a cui il cliente mira.
L’arbitrato è, tra i metodi alternativi di risoluzione delle controversie, quello più risalente, essendo già disciplinato nel libro IV del codice di procedura civile in vigore dal 1942.
Consiste nel demandare la decisione di una controversia a dei soggetti privati, nominati dalle stesse parti.
Le controversie che possono decidersi in sede di arbitrato devono attenere a diritti disponibili e la scelta di deferire la decisione della controversia agli arbitri è (quasi sempre) volontaria.
La decisione assunta dall’arbitro unico o dal collegio arbitrale (necessariamente in numero dispari) viene denominata lodo.
Ciò posto, il procedimento arbitrale si distingue in ragione dell’efficacia del lodo in rituale ed irrituale.
Nel primo caso, la decisione è più simile ad una sentenza giudiziale (potendo essere posta in esecuzione), mentre nel secondo caso, il lodo ha efficacia negoziale (di semplice accordo).
Con riferimento all’aspetto organizzativo si distinguono, inoltre, l’arbitrato ad hoc e l’arbitrato amministrato.
Nel primo caso, l’arbitrato si svolge secondo il metodo e le regole stabilite nella convenzione di arbitrato dalle stesse parti, nel secondo, invece, le parti scelgono istituzioni arbitrali precostituite, aderendo al loro regolamento.
L’arbitrato è lo strumento al quale spesso si ricorre nel settore commerciale: infatti, a fronte dei costi non certo esigui, tale strumento garantisce maggior riservatezza e, soprattutto, tempistiche molto più contenute rispetto al procedimento giudiziario.
La negoziazione assistita consiste nella ricerca di un accordo conciliativo tra le stesse parti della controversia, assistite dai rispettivi avvocati, senza, tuttavia, l’ausilio di soggetti terzi.
L’esperimento del tentativo di negoziazione assistita è obbligatorio per tutte le controversie aventi valore economico inferiore ad euro 50.000,00, nonché per tutte quelle, a prescindere dal valore, aventi ad oggetto il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
Considerata l’assenza di soggetti terzi ed imparziali rispetto agli interessi delle parti coinvolte, appare evidente come il procedimento di negoziazione assistita possa trovare maggior applicazione (con esito positivo) in tutti quei procedimenti dove le parti si trovino già d’accordo sulle questioni più rilevanti e debbano accordarsi solamente su aspetti marginali.
È il caso, per esempio, della separazione personale consensuale o del divorzio congiunto.
I vantaggi del procedimento di negoziazione assistita si rinvengono indubbiamente nella celerità e nei costi più contenuti.
Il termine per l’espletamento del procedimento non può essere, infatti, superiore a 3 mesi (prorogabile una volta sola per 30 giorni).
Le parti, tuttavia, ben potranno concordare anche un termine inferiore (almeno 30 giorni).
Tra i costi, invece, le parti dovranno sostenere esclusivamente quelle legate al compenso del proprio avvocato.
Il procedimento di mediazione si svolge innanzi ad un organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia ed inserito nel registro degli organismi di mediazione.
Peculiarità della mediazione è, quindi, la presenza di un soggetto terzo ed imparziale (mediatore) che tenta la conciliazione delle parti.
A tal fine il mediatore, oltre ad incontri in cui sono presenti entrambe le parti, può anche tenere sessioni separate con ciascuna di esse.
Le parti, nel procedimento di mediazione devono essere, quindi, presenti personalmente ed assistite dal proprio avvocato di fiducia.
Trattandosi di conciliazione, con reciproche concessioni tra le parti, il tentativo di mediazione potrà esperirsi solamente quando la lite ha ad oggetto diritti disponibili (rimangono, quindi, escluse, ad esempio, le controversie di separazione e divorzio od aventi ad oggetto la tutela di diritti personalissimi).
Il tentativo di mediazione può essere obbligatorio, volontario, concordato o su disposizione del giudice.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziaria (ovvero deve necessariamente effettuarsi prima di rivolgersi al giudice), la mediazione è detta obbligatoria.
La legge stabilisce che la mediazione è obbligatoria nelle controversie attinenti alle seguenti materie:
Fuori dai casi sopraelencati e nelle controversie attinenti a diritti disponibili, le parti possono sempre attivare volontariamente il procedimento di mediazione (volontaria o facoltativa).
La mediazione concordata, invece, si ha quando è l’accordo delle parti (ad es. un contratto) a prevedere l’obbligatorietà del procedimento di mediazione, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria.
La mediazione demandata si ha, infine, quando è lo stesso Giudice, durante il processo, ad invitare le parti ad esperire il tentativo di mediazione.
La legge stabilisce in tre mesi la durata massima della mediazione.
Il procedimento di mediazione sembra coniugare i vantaggi della negoziazione e quelli dell’arbitrato, e per tale ragione, appare essere lo strumento conciliativo più adoperato.
I costi della mediazione risultano molto contenuti e proporzionati all’avanzamento del procedimento, sino al raggiungimento dell’accordo.
La presenza del mediatore, terzo imparziale e conciliatore professionista, aumenta le probabilità di raggiungimento dell’accordo tra le parti.
L’avv. Michele De Bellis, titolare dello Studio Legale De Bellis, è abilitato all’esercizio della funzione di mediatore nelle controversie civili e commerciali dal 2011 ed è Mediatore professionista presso l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo, avendo maturato una consolidata esperienza nell’ambito dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie.
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