
Il reato di spaccio di stupefacenti commesso da minore ultraquattordicenne



1. La fattispecie incriminatrice
Il reato di spaccio di sostanze stupefacenti viene disciplinato dall’art. 73 D.P.R. 309/1990, il quale sanziona le condotte di produzione, traffico e detenzione finalizzata alla cessione.
La distinzione tra detenzione per uso personale ed ai fini di spaccio dipende:
- dalla quantità e dalle modalità di confezionamento della droga;
- dalla disponibilità di strumenti per il suo frazionamento;
- dagli eventuali contatti con terzi.
È altresì prevista un’ipotesi di lieve entità che configura una fattispecie autonoma di reato.
Inoltre, l’art. 80 D.P.R. 309/1990 prevede diverse aggravanti specifiche, quali, a titolo esemplificativo, la consegna o la destinazione delle sostanze a soggetti minorenni.
2. Imputabilità del minore
Il minore tra i 14 e i 18 anni è imputabile solo se, al momento del fatto, aveva capacità di intendere e di volere.
L’accertamento di tale capacità deve essere effettuato in concreto, con riferimento al reato commesso, sulla base di elementi non solamente psichici, ma anche socio-pedagogici riguardanti l’età evolutiva.
3. Il processo penale minorile: principi e accertamenti
Il procedimento penale a carico di minorenni è disciplinato dal D.P.R. 448/1988, il quale prevede un rito pensato per favorire la rieducazione del giovane.
Ciò detto, quando si procede per il delitto di spaccio, nonostante siano previste misure meno afflittive come la permanenza in casa ed il collocamento in comunità, è applicabile la custodia cautelare in carcere.
4. Gli esiti alternativi ad una sentenza di condanna
Nel caso in cui il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990 venga integrato da un minore, il D.P.R. 448/1988 prevede:
- sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto;
- percorso di rieducazione del minore;
- messa alla prova.
5. Il trattamento sanzionatorio in caso di condanna
Nel caso in cui venga celebrato il processo ed il giovane imputato venga ritenuto penalmente responsabile del reato a lui ascritto, la pena è obbligatoriamente diminuita.
Se la detenzione è inferiore a cinque anni, od in caso di sanzione pecuniaria, la norma stabilisce che non vi saranno pene accessorie.
Nel caso di condanne più gravi, invece, il minore verrà interdetto dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni e, nei casi previsti dalla legge, verrà disposta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
Inoltre, ai sensi dell’art. 30 D.P.R. n. 448/1988, il Giudice, con la sentenza di condanna, quando ritiene di applicare una pena detentiva:
- non superiore a quattro anni, può decidere di sostituirla con la semilibertà o con la detenzione domiciliare;
- non superiore a tre anni, può decidere di sostituirla, in caso di consenso da parte del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione, con il lavoro di pubblica utilità;
- entro il limite di un anno, può decidere di sostituirla con la pena pecuniaria della specie.
In ogni caso, il Giudice, nel sostituire la pena detentiva e nello scegliere la pena sostitutiva, considera la personalità e le esigenze di lavoro o di studio del minorenne oltre alle sue condizioni familiari, sociali ed ambientali.
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La presente guida ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale: non costituisce un parere legale, né può considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.