I reati di pornografia minorile commessi da un minorenne

I reati di pornografia minorile commessi da un minorenne

1. Quadro normativo di riferimento

La pornografia minorile è disciplinata dagli artt. 600-ter, 600-quater e 600-quater.1 c.p., posti a tutela dei minori vittime di tali reati. Si specifica che gli autori di tali condotte possono essere, a loro volta, minorenni.

Ciò detto, le fattispecie di cui sopra prevedono più ipotesi di diversa gravità:  

  • accesso intenzionale online, produzione, detenzione, commercio, distribuzione, diffusione o cessione di materiale pornografico in cui sono coinvolti minori di anni diciotto;
  • sfruttamento e reclutamento di minorenni;
  • presenza a esibizioni o spettacoli pornografici di minori;
  • pornografia virtuale, ossia materiale virtuale realizzato con immagini di minorenni.

2. Il fenomeno del “sexting” tra gli adolescenti

Al giorno d’oggi, un caso di particolare rilevanza pratica è il cosiddetto sexting, il quale consiste nello scambio, tramite strumenti informatici o telematici, di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito.

Tale fenomeno è particolarmente diffuso tra gli adolescenti e, pertanto, si pone il problema se il minore che produce e condivide immagini proprie, o di altri minori, integri i reati di pornografia minorile.

La giurisprudenza di legittimità ha quindi chiarito che:

  • non assume rilevanza penale lo scambio consensuale fra minorenni che avviene in ambito privato;
  • è invece penalmente rilevante la successiva diffusione non autorizzata del materiale a terzi.

3. La nuova tendenza del deepnude

Non si può non osservare come, nel contesto scolastico ed adolescenziale, si stia diffondendo una nuova tendenza che rappresenta un’evoluzione del sexting.

Si tratta dei cd. deepnudes, ossia immagini generate o manipolate tramite l’intelligenza artificiale che rappresentano persone reali in contesti di nudità o sessualmente espliciti senza il loro consenso.

È chiaro che se il soggetto rappresentato è un minore di anni diciotto, dovrà trovare applicazione la disciplina sulla pornografia minorile.


4. Considerazioni conclusive

Le fattispecie di cui sopra possono quindi coinvolgere il minore in una duplice veste:

  • persona offesa (vittima delle condotte ex artt. 600-ter, 600-quater e 600-quater.1 c.p.);
  • soggetto attivo.

In quest’ultimo caso, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 448/1988, che disciplina il processo penale minorile definendo un sistema orientato alla rieducazione ed al recupero del giovane, con possibilità di ricorrere a misure alternative.

© Studio Legale De Bellis


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