Responsabilità medica e sanitaria

Responsabilità medica e sanitaria

La responsabilità sanitaria alla luce della legge Gelli‑Bianco

La responsabilità medica e sanitaria, dopo la legge 8 marzo 2017 n. 24 (cd. legge Gelli‑Bianco), è diventata uno dei temi centrali del contenzioso civile in Italia, sia per i pazienti che chiedono il risarcimento dei danni, sia per medici e strutture sanitarie che devono difendersi in giudizio.


Struttura sanitaria e medico: il doppio binario

La legge Gelli‑Bianco distingue nettamente la responsabilità della struttura sanitaria da quella del medico.

La struttura, pubblica o privata, risponde a titolo di responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e ss. c.c., per i danni derivanti dalle prestazioni dei sanitari di cui si avvale.

La struttura risponde direttamente per fatto proprio, anche quando si distingua tra obbligazioni strutturali/organizzative e prestazione sanitaria in senso stretto.

Il singolo esercente la professione sanitaria risponde, salvo che abbia un contratto diretto con il paziente, a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

Questa differenza incide concretamente sulla durata della prescrizione, sulle regole probatorie e sulla strategia dell’azione risarcitoria.


Onere della prova nella responsabilità medica

Sul piano dell’onere della prova, nell’azione contrattuale il paziente deve dimostrare l’esistenza del rapporto (contratto di spedalità o contatto sociale qualificato), il danno e allegare un inadempimento astrattamente idoneo a provocarlo.

Sarà poi la struttura a dover provare di avere adempiuto con la diligenza qualificata richiesta o che l’evento è dipeso da causa a sé non imputabile.

Nell’azione extracontrattuale, invece, il paziente deve provare tutti gli elementi dell’illecito: condotta, colpa, nesso causale e danno, con un carico probatorio più gravoso.


Cartella clinica e valore probatorio

Decisiva, in ogni contenzioso di responsabilità sanitaria, è la cartella clinica.

La cartella è un atto pubblico che documenta il decorso clinico e deve essere redatta in maniera completa, progressiva e tempestiva.

Una cartella clinica incompleta o irregolare integra violazione del dovere di diligenza e non può ricadere a danno del paziente: in applicazione del principio di vicinanza della prova, le lacune documentali possono legittimare presunzioni a favore del danneggiato su colpa e nesso causale.


Consenso informato e diritto all’autodeterminazione

Anche il consenso informato resta un pilastro della responsabilità medica, strettamente collegato al diritto all’autodeterminazione del paziente.

Non basta la mera firma di un modulo prestampato: occorre un percorso informativo reale, personalizzato, che illustri natura dell’intervento, rischi, benefici e alternative. L’eventuale carenza di informazione può generare danno alla salute e danno da lesione dell’autodeterminazione, con differenti ricadute in termini di risarcibilità a seconda che il paziente, se correttamente informato, avrebbe comunque accettato o meno il trattamento.


Anche il consenso informato resta un pilastro della responsabilità medica, strettamente collegato al diritto all’autodeterminazione del paziente.

Non basta la mera firma di un modulo prestampato: occorre un percorso informativo reale, personalizzato, che illustri natura dell’intervento, rischi, benefici e alternative. L’eventuale carenza di informazione può generare danno alla salute e danno da lesione dell’autodeterminazione, con differenti ricadute in termini di risarcibilità a seconda che il paziente, se correttamente informato, avrebbe comunque accettato o meno il trattamento.


Profili penali ed art. 590‑sexies c.p.

Non va trascurato il profilo penale della responsabilità medica.

In caso di morte o lesioni personali per violazione delle leges artis, trovano applicazione gli artt. 589 e 590 c.p.

L’art. 590‑sexies c.p. introduce una causa di non punibilità nei casi di imperizia quando siano state rispettate linee guida o buone pratiche adeguate al caso, con colpa lieve nella sola fase esecutiva.

Questo “scudo” non opera, però, per condotte connotate da negligenza o imprudenza, né quando le linee guida siano inadeguate o gravemente mal applicate.


Procedura civile, ATP e mediazione in responsabilità sanitaria

Sul piano della procedura civile, la legge Gelli‑Bianco ha introdotto un sistema di filtri obbligatori alla domanda di risarcimento per responsabilità sanitaria.

Prima di adire il giudice, il danneggiato deve esperire, in via alternativa, un procedimento di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ex art. 696‑bis c.p.c., oppure il procedimento di mediazione.

Si tratta di una vera e propria condizione di procedibilità: senza il previo esperimento di uno di questi strumenti, la domanda risarcitoria è improcedibile.

L’accertamento tecnico preventivo, in particolare, ha una funzione decisiva perché consente di cristallizzare anticipatamente il quadro medico‑legale su colpa e nesso causale e, al tempo stesso, di favorire una definizione conciliativa del conflitto.


Strategia difensiva e gestione del contenzioso sanitario

In un giudizio di responsabilità medica, la difesa tecnica passa attraverso una corretta qualificazione giuridica dell’azione (contrattuale od extracontrattuale), una strategica gestione degli oneri probatori, l’attenzione alla qualità e completezza della documentazione sanitaria, nonché una valutazione consapevole dei percorsi preliminari obbligatori (ATP o mediazione).

Per pazienti, medici e strutture, conoscere queste regole non è solo un esercizio teorico, ma uno strumento concreto per prevenire il contenzioso, gestire il rischio clinico ed affrontare eventuali cause di risarcimento danni da responsabilità sanitaria con maggiore consapevolezza.

© Studio Legale De Bellis


La presente guida ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale: non costituisce un parere legale, né può considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.