Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Gli ordini di protezione sono uno strumento fondamentale per fermare in tempi rapidi situazioni di violenza domestica ed abusi in famiglia.


Che cosa sono e quando si applicano

L’ordine di protezione può essere richiesto quando il comportamento di un familiare provoca un grave pregiudizio all’integrità fisica, alla serenità psicologica od alla libertà personale di un altro componente del nucleo familiare.

Rientrano, ad esempio, violenza fisica, minacce, umiliazioni ripetute, persecuzioni, controllo ossessivo, violenza economica e violenza assistita sui minori.

La tutela non riguarda solo coniugi e conviventi: grazie all’art. 473‑bis.72 c.p.c., le misure possono essere adottate anche quando il pericolo deriva da altri familiari o conviventi (figli maggiorenni, fratelli, parenti o persone stabilmente inserite nel nucleo familiare).


Quali misure può disporre il giudice

Con l’ordine di protezione il Tribunale può adottare misure personalizzate in base al caso concreto, tra cui:

  • allontanamento immediato dalla casa familiare e divieto di farvi rientro
  • divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona protetta (abitazione, lavoro, scuola dei figli, luoghi di cura)
  • obbligo di mantenere una determinata distanza dalla vittima e dai suoi prossimi congiunti
  • corresponsione di un assegno periodico a favore dei familiari rimasti privi di mezzi a causa dell’allontanamento
  • coinvolgimento dei servizi sociali e di centri specializzati, anche con progetti di supporto per vittime e autori di violenza

Le misure hanno durata limitata nel tempo e possono essere prorogate solo in presenza di gravi motivi, per il periodo strettamente necessario.


Procedura: come ottenere un ordine di protezione

Il procedimento si introduce con un ricorso al Tribunale competente nell’ambito del rito unitario per persone, minori e famiglie.

In situazioni di urgenza il giudice può emettere il decreto anche senza convocare preventivamente l’altra parte, sulla base della documentazione (referti, messaggi, verbali di polizia, testimonianze) e di sommarie informazioni.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo: ciò significa che può essere attuato subito, con l’ausilio della forza pubblica se necessario.


La violazione degli ordini di protezione non ha solo conseguenze civili: integra un reato.
L’art. 387‑bis c.p. punisce con la reclusione fino a tre anni e sei mesi chi elude l’ordine di protezione emesso ai sensi dell’art. 473‑bis.70 c.p.c. od un provvedimento di eguale contenuto assunto in separazione o divorzio. Si tratta di un reato procedibile d’ufficio, per il quale è previsto anche l’arresto in flagranza e la possibile applicazione di misure cautelari severe, a conferma della centralità di questi strumenti nel contrasto alla violenza domestica.

© Studio Legale De Bellis


La presente guida ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale: non costituisce un parere legale, né può considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.