Genitori separati e vacanze

Genitori separati e vacanze

Il tema delle vacanze dei genitori separati con i figli minori ruota attorno a tre assi: ciò che è stabilito nel provvedimento (separazione/divorzio), il principio di bigenitorialità e, sopra ogni cosa, l’interesse del minore.

In mancanza di accordo, prevalgono le disposizioni del giudice, ma la prassi ammette margini di adattamento in base alle esigenze concrete del figlio.


Regola base: accordo e provvedimento del giudice

  • Se i genitori trovano un accordo sui periodi di vacanza, questo è sempre preferibile e normalmente viene rispettato dai giudici.
  • In difetto di accordo, si applica quanto stabilito nel verbale di separazione, nella sentenza di divorzio o nel provvedimento ex art. 337-ter c.c., che di solito disciplina specificamente ferie estive, natalizie e pasquali.

Durata e ripartizione delle vacanze

I periodi di vacanza sono considerati momenti privilegiati per intensificare la relazione del minore con il genitore non collocatario, in coerenza con il diritto a rapporti equilibrati e costanti con entrambi.

Nella prassi, quando vi è collocamento prevalente presso un genitore, si stabiliscono tempi di frequentazione dell’altro genitore che spesso prevedono:

  • permanenza più ampia nei periodi di vacanza (ad es. settimane intere o periodi prolungati);
  • alternanza di festività e ponti (ad es. Natale/Capodanno, Pasqua, ecc.);
  • previsione di permanenze infrasettimanali anche durante l’anno scolastico, salvo motivazioni specifiche che le escludano. 

Affidamento condiviso con collocamento prevalente

In caso di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso un genitore, la prassi giudiziaria – in coerenza con i principi di bigenitorialità – tende a:

  • garantire al genitore non collocatario periodi di vacanza di durata significativa, spesso tali da compensare in parte la minore quotidianità durante l’anno scolastico;
  • prevedere un’articolazione dei tempi che consenta rapporti costanti e non meramente occasionali (non solo week‑end). 

Non emerge una “regola legale” che imponga esattamente metà del periodo estivo od una precisa alternanza. Tali soluzioni sono però frequentemente adottate come criteri di equilibrio, purché compatibili con l’interesse concreto del minore (età, esigenze scolastiche, attività estive, legami con fratelli e parenti)


Comunicazione di date e luoghi

È prassi che i provvedimenti indichino un termine entro cui i genitori devono comunicare all’altro le settimane prescelte, indirizzo, struttura ricettiva e recapiti, per consentire all’altro genitore di mantenere il contatto col figlio.

Questo obbligo è funzionale a diverse esigenze:

  1. Sicurezza del minore: l’altro genitore deve essere in grado di sapere dove si trova il figlio e di raggiungerlo in caso di emergenza
  2. Diritto di contatto: permette al genitore non presente di mantenere i contatti con il figlio, garantendo la continuità del rapporto affettivo
  3. Esercizio della responsabilità genitoriale: essere informati sul luogo in cui si trova il proprio figlio è un presupposto minimo per l’esercizio, anche a distanza, dei doveri di vigilanza e cura che incombono su entrambi i genitori

Viaggi all’estero con i minori

  • In caso di affidamento condiviso, per portare il figlio all’estero è necessario il consenso di entrambi i genitori, perché il rilascio o il rinnovo di passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio presuppone il consenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale.
  • Se un genitore rifiuta il consenso senza giustificato motivo, l’altro può rivolgersi al giudice tutelare per ottenere un’autorizzazione sostitutiva; il giudice la concede se il viaggio non appare pregiudizievole e il diniego è solo espressione del conflitto.

Mantenimento e spese di vacanza

  • L’assegno di mantenimento ordinario non viene meno né si riduce durante il periodo in cui il figlio è in vacanza con il genitore obbligato: il contributo rimane dovuto nel suo importo mensile.
  • Le spese della vacanza (viaggio, alloggio, vitto, attività) sono normalmente a carico del genitore che la organizza e non rientrano, salvo diverso accordo o diversa previsione del titolo, tra le “spese straordinarie” da ripartire.

© Studio Legale De Bellis


La presente guida ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale: non costituisce un parere legale, né può considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.