Il contratto di locazione abitativa

Il contratto di locazione abitativa

Il contratto di locazione abitativa è l’accordo con cui il proprietario (o altro soggetto legittimato) concede a un inquilino il godimento di un immobile destinato ad abitazione in cambio del pagamento di un canone per un periodo determinato dalla legge o dagli accordi tra le parti.

Tipologie e durata

  • Canone libero (4+4)
    Canone deciso liberamente; durata 4 anni + rinnovo automatico di 4 anni, salvo disdetta motivata del locatore.
  • Canone concordato (3+2)
    Canone entro fasce fissate dagli accordi territoriali; durata 3 anni + 2 anni, con possibili successivi rinnovi biennali.
  • Transitori
    Per esigenze temporanee; durata da 1 a 18 mesi, con motivazione specifica nel contratto.
  • Studenti universitari
    Per studenti fuori sede; durata da 6 a 36 mesi, con canone spesso concordato.

Forma scritta e contenuti essenziali

La forma scritta è obbligatoria, a pena di nullità.
Il contratto deve indicare almeno: dati delle parti, descrizione dell’immobile, destinazione abitativa, canone e modalità di pagamento, durata, dati catastali (ed eventuale APE).


Registrazione e sanzioni

Il contratto va registrato all’Agenzia delle Entrate nei termini di legge.
Omissioni o ritardi comportano sanzioni percentuali sull’imposta di registro; la registrazione tardiva sana il contratto, ma non evita le sanzioni.


Canone di locazione

  • Canone libero: importo definito liberamente dalle parti, nel rispetto di durata e regole di rinnovo/recesso.
  • Concordato, studenti, transitori: canone in fasce min/max stabilite dagli accordi territoriali, con parametri oggettivi (zona, stato immobile, dotazioni).

Obblighi del locatore

Il locatore deve:

  • consegnare l’immobile in buono stato e idoneo all’uso abitativo;
  • garantire il pacifico godimento;
  • eseguire le riparazioni straordinarie e quelle non a carico del conduttore.

Obblighi del conduttore

Il conduttore deve:

  • pagare regolarmente canone e oneri accessori;
  • usare l’immobile con diligenza e secondo la destinazione abitativa;
  • restituire l’immobile in buono stato, salvo normale usura.

Deposito cauzionale

È una somma versata dal conduttore a garanzia di canoni, oneri e danni.
Di solito è in denaro e, nei contratti-tipo, non supera tre mensilità; va restituito a fine rapporto se non vi sono debiti o danni imputabili al conduttore.


Rinnovo e recesso

  • Nei contratti 4+4 e 3+2, il rinnovo alla prima scadenza è generalmente automatico, salvo disdetta motivata e comunicata con congruo preavviso.
  • Il conduttore può recedere per gravi motivi, con preavviso (di regola 6 mesi) e comunicazione scritta.

© Studio Legale De Bellis


La presente guida ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale: non costituisce un parere legale, né può considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.