Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
In passato abbiamo affrontato la questione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ora vedremo come la recente riforma abbia modificato la procedura di interruzione del rapporto di lavoro.
Premettiamo che tale tipo di licenziamento è quello determinato da ragioni inerenti l’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, ossia a quelle riconducibili a specifiche esigenze aziendali che impongono la soppressione del posto di lavoro oppure da comportamenti o situazioni facenti capo al prestatore di lavoro, purché costituiscano una ragione di risoluzione del rapporto.
In particolare, come già accennato in passato, tra le ragioni inerenti l’attività produttiva rientrano le soppressioni di posti di lavoro a causa di innovazioni tecnologiche di riassetti organizzativi ovvero, soprattutto nell’attuale periodo di crisi economica, per la necessità di contenere i costi aziendali.
La riforma del lavoro ha previsto che il datore di lavoro, con più di quindici dipendenti, debba seguire una specifica procedura per procedere con il licenziamento del dipendente: in particolare, il datore deve preventivamente informare con comunicazione scritta la Direzione Provinciale del Lavoro ed il lavoratore dell’intenzione di procedere al licenziamento, degli specifici motivi oggettivi e delle eventuali misure assistenziali a favore del lavoratore.
Successivamente, nel termine di sette giorni, la DPL deve convocare il datore di lavoro ed il lavoratore per un incontro, che dovrà esaurirsi entro venti giorni.
Decorso tale termine, laddove le parti non abbiano trovato un accordo, il datore di lavoro è legittimato ad intimare il licenziamento al lavoratore con le consuete modalità.
Evidentemente, il lavoratore potrà in ogni caso valutare di impugnare il licenziamento, per le cui modalità rinviamo alla prossima uscita.
© Avv. Michele De Bellis, 12 gennaio 2013, 