L’impugnazione del licenziamento

Come anticipato la scorsa uscita, a seguito dell’intimazione del licenziamento, il lavoratore può valutare se impugnare il provvedimento.

L’ impugnazione del licenziamento deve essere fatta in forma scritta ed entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di licenziamento.

Può essere fatta direttamente dal lavoratore o per il tramite di una organizzazione sindacale o di un avvocato al quale sia stato conferito il mandato.

Successivamente il lavoratore può fare richiesta di tentativo di conciliazione, entro il termine di centottanta giorni, e, in caso di mancata conciliazione, procedere giudizialmente entro il termine di sessanta giorni.

In alternativa, il lavoratore può accedere direttamente alla procedura giudiziale entro il termine di centottanta giorni dall’impugnazione del licenziamento.

Nel caso in cui il giudice rilevi l’illegittimità del licenziamento, per esempio  per mancanza di forma scritta, per motivi discriminatori, per violazione del periodo di comporto, o per motivo di tipo disciplinare, il datore di lavoro potrà essere condannato alla reintegra nel posto di lavoro del lavoratore e a risarcire il danno subito dal lavoratore erogando lo stipendio non pagato.


Tuttavia, il lavoratore può optare per la rinuncia alla reintegrazione nel posto di lavoro da sostituirsi con una indennità sino pari a quindici mensilità.


Qualora, invece, l’illegittimità dipenda da carenza della motivazione del licenziamento o dal mancato rispetto delle procedure previste per la comunicazione di licenziamento, il datore potrà essere condannato, dopo che sia dichiarata la risoluzione del contratto di lavoro,  al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell’ultimo stipendio.

Nelle prossime uscite, vedremo le altre ipotesi di illegittimità del licenziamento e delle relative conseguenze.

© Avv. Michele De Bellis, 19 gennaio 2013,