Utilizzare per fini privati il telefono d’ufficio costituisce il reato di peculato d’uso

Utilizzare per fini privati il telefono d’ufficio costituisce il reato di peculato d’uso

Appare utile dare atto di una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione in ordine al reato di peculato d’uso.

La Corte di Cassazione a sezioni unite ha affrontato e risolto il problema della qualifica giuridica del reato consumato dal pubblico ufficiale che si serva per fini privati di una utenza telefonica assegnata per ragioni di ufficio.

Tale fattispecie costituisce reato?

Evidentemente sì,  ma i reati ipotizzabili sono diversi: in particolare potrebbero ipotizzarsi i reati di peculato, di peculato d’uso, di abuso d’ufficio o di truffa.

Ebbene, nel corso degli anni la questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza con soluzioni diverse.

Gli orientamenti differenti, infatti, hanno inquadrato tale condotta tanto come peculato d’uso, quanto come peculato ordinario ed anche come abuso d’ufficio.

L’art. 314 del codice penale, rubricato “peculato”, prevede che “Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.”.

Il successivo secondo comma del medesimo articolo afferma che “Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

Orbene, per dirimere il contrasto giurisprudenziale, la questione è stata affrontata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, le quali hanno definitivamente affermato il principio secondo cui l’utilizzo per fini personali di utenza telefonica assegnata per ragioni di ufficio integra il delitto di peculato d’uso ai sensi dell’articolo 314, comma secondo, del codice penale.

© Avv. Michele De Bellis, 5 gennaio 2013,