Danno da fermo tecnico: presupposti di risarcibilità
Un lettore riferisce che mentre si trovava alla guida del proprio veicolo subiva un tamponamento cagionato da altra vettura, in conseguenza del quale otteneva la liquidazione dei danni, anche fisici, occasionati dal sinistro.
D’altra parte, il lettore lamenta che a causa delle necessarie riparazioni meccaniche dell’automobile, la stessa rimaneva inservibile per diversi giorni, senza che tuttavia gli fosse riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da fermo tecnico.
Al riguardo, una recente pronuncia della Corte di cassazione ha riformato i presupposti per la risarcibilità del danno conseguente al fermo tecnico del veicolo, stabilendo che la relativa domanda non debba necessariamente essere fondata su idonei elementi di prova, quali ad esempio la fattura attestante le spese sostenute dal danneggiato per il noleggio di un’auto sostitutiva, potendosi piuttosto avvalorare la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo.
L’opportunità di prescindere dall’uso effettivo a cui il veicolo era destinato appare ragionevole allorchè si riconosca che l’autoveicolo è, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa per il proprietario danneggiato, non esonerandolo ad esempio dal pagamento della tassa di circolazione, o del premio assicurativo, ed è altresì soggetto a una naturale diminuzione di valore.
Sicchè, mentre le spese fisse e il deprezzamento integrano poste di danno risarcibile in via automatica ed equitativa, ogni altra voce di danno indirettamente e non immediatamente ricollegabile alla sosta forzata della vettura in autofficina continua a poter essere risarcita solo sulla base di una precisa e puntuale prova in merito.
Pertanto, in ogni caso, legittimamente il lettore potrebbe promuovere domanda risarcitoria del danno da fermo tecnico.
Colgo l’occasione per formulare i miei migliori auguri di Buon Natale ai lettori che ci seguono e alle loro famiglie.
© Avv. Michele De Bellis, 22 dicembre 2012, 