Per le innovazioni, la riforma del condominio diminuisce il quorum
In passato abbiamo parlato delle innovazioni nel condominio.
Abbiamo dato atto di come la Corte di Cassazione abbia definito il concetto di innovazione, affermando che: “Costituisce innovazione qualsiasi opera nuova che altresì, in tutto o in parte, nella materia o nella forma ovvero nella destinazione di fatto o di diritto, modifichi la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione, dell’ordinaria amministrazione e del compimento della cosa, e che importi una modificazione materiale della forma o della sostanza della cosa medesima, con l’effetto di migliorarne o peggiorarne il godimento o, comunque, alterarne la destinazione originaria con conseguente implicita incidenza sull’interesse di tutti i condomini, i quali debbono essere liberi di valutare la convenienza dell’innovazione, anche se sia stata programmata ad iniziativa di un solo condomino che se ne assuma tutte le spese.
Non sono, invece, innovazioni, tutti gli atti di maggiore e più intensa utilizzazione della cosa comune, che non importino alterazioni o modificazioni della stessa e non precludano agli altri partecipanti la possibilità di utilizzare la cosa facendone lo stesso maggiore uso del condomino che abbia attuato la modifica.” [Cassazione civile , sez. II, 14 febbraio 1980, n. 1111]
Sul punto, la recente riforma del condominio è volta ad agevolare l’amministrazione condominiale, con particolare riferimento alle innovazioni inerenti “1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti; 2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico… per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili…3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo…”
A ben vedere, infatti, l’articolo 1120 del codice civile, in relazione all’art.1136 c.c., prevede che per deliberare le innovazioni, di cui all’art. 1120 comma 2 numeri 1, 2 e 3, (comma aggiunto a seguito della riforma) sia sufficiente un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
© Avv. Michele De Bellis, 15 dicembre 2012, 