Riscaldamento centralizzato: onere di manutenzione dell’impianto, anche in forza della recente riforma

Riscaldamento centralizzato: onere di manutenzione dell’impianto, anche in forza della recente riforma

Una Lettrice lamenta il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento centralizzato installato nel palazzo condominiale in cui risiede, chiedendoci chi debba occuparsi degli eventuali interventi di manutenzione.

La stessa, infatti, riferisce di essersi rivolta all’assemblea, la quale, pur ritenendo l’organo collegiale che il problema fosse la conseguenza di una disfunzione dell’impianto di riscaldamento condominiale, rifiutava un intervento a carico del condominio, obbligando piuttosto la Lettrice ad intervenire personalmente sui radiatori al fine di stabilizzarne la pressione interna.

Sul punto, con una recente sentenza dello scorso mese di novembre la Corte di Cassazione ha affermato che gli impianti ed i servizi condominiali per essere perfettamente funzionali, cioè, “idonei allo scopo cui sono destinati, devono assicurare, alle stesse condizioni, la stessa prestazione, ovvero, la stessa utilità a tutti i condomini”. (Cass. 12 novembre 2012, n. 19616)

Con la conseguenza che è onere del condominio effettuare gli interventi necessari a ripristinare la funzionalità dell’impianto, configurandosi invece come ingiusto obbligare il singolo condomino ad assumere su di sè i costi di riparazione della parte di impianto di propria esclusiva proprietà.

D’altra parte, la recente riforma del condominio fornisce una soluzione radicale alla vicenda che coinvolge la lettrice.

Il nuovo art. 1118 del Codice Civile stabilisce che, quando sia oggettivamente constatato che l’immobile non gode della normale erogazione del calore a causa di problemi tecnici all’impianto di riscaldamento centralizzato condominiale, qualora il condominio non sia riuscito a risolvere il guasto nell’arco di una stagione di utilizzo del riscaldamento,  il singolo condomino ha facoltà di distaccarsene senza rischiare divieti o contenziosi.

Evidentemente, specifica il legislatore, dal distacco non devono derivare squilibri tali da compromettere la normale erogazione di calore agli altri condomini, mentre il proprietario che si distacca dovrà in ogni caso contribuire  alle spese di manutenzione straordinaria, pur essendo esonerato dagli oneri di acquisto di combustibile e da quelli di gestione.

© Avv. Michele De Bellis, 8 dicembre 2012,