Spese condominiali a carico dell’usufruttuario
Un Lettore riferisce di essere proprietario di una unità abitativa all’interno di un condominio e di aver ceduto l’usufrutto della stessa ad una zia, rimanendo nudo proprietario del bene immobile.
Lo stesso ci informa di essere stato sollecitato, quale proprietario, dall’amministratore del condominio affinchè provveda immediatamente al pagamento di alcune rate scadute e relative alle spese condominiali, peraltro non inerenti straordinaria manutenzione, che la zia non avrebbe tempestivamente provveduto a saldare.
A questo punto il Lettore chiede se il condominio, in persona dell’amministratore, possa rivalersi su di lui, oppure se debba pretendere il pagamento dalla zia usufruttuaria.
Sul punto la Corte di Cassazione (26831/11) ha ribadito il principio secondo cui “in materia condominiale l’esistenza di diritti reali o personali di godimento sulla singola unità immobiliare non è, di regola, irrilevante nei rapporti tra il proprietario e il condominio, come si desume sia dall’opponibilità erga omnes dell’usufrutto immobiliare, soggetto a trascrizione ex art. 2643, n. 2 c.c., sia dagli artt. 67, comma 3 disp. att. c.p.c., e 10, comma 1 della legge n. 392/78, che attribuiscono poteri diversamente calibrati di intervento in assemblea e di voto, rispettivamente, all’usufruttuario e al conduttore.”
Nella stessa pronuncia la Corte prosegue affermando che, per giurisprudenza consolidata, “in tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario, in applicazione degli artt. 1004 e 1005 c.c., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiali, né può essere stabilita dall’assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge (Cass. n. 21774/08).”
In definitiva, dunque, il Lettore potrebbe agevolare il compito dell’amministratore producendo la documentazione inerente la trascrizione del diritto di usufrutto in capo alla zia ed il condominio, conseguentemente, in ragione dei principi ribaditi dalla giurisprudenza richiamata, sarà tenuto a pretendere il pagamento delle spese condominiali unicamente dalla zia, rimanendo, del resto, obbligato il Lettore, nudo proprietario, al pagamento delle sole spese per la straordinaria manutenzione.
© Avv. Michele De Bellis, 1 dicembre 2012, 