Riforma del condominio: il “nuovo amministratore”
La riforma del condominio, approvata dal Parlamento lo scorso 20 novembre, incide vistosamente sulla disciplina della figura dell’amministratore, rispetto alla quale, al maggior rigore nell’individuazione dell’organo di gestione sotto il profilo soggettivo, fanno da contraltare più intensi poteri decisionali e, conseguentemente, responsabilità verso l’assemblea condominiale.
In particolare, la riforma richiede che a coprire il ruolo di amministratore sia un soggetto rispondente a precisi requisiti di “formazione ed onorabilità”, in possesso di un titolo di studio minimo, obbligato alla formazione e all’aggiornamento, nonché, a richiesta dell’organo assembleare, a contrarre un’assicurazione professionale e una polizza individuale di responsabilità civile a copertura dell’intero periodo di esercizio dei poteri gestionali dell’ente condominiale.
La previsione legislativa appare tanto più sensata se si pensa che le principali funzioni del “nuovo amministratore” si esplicheranno mediante una più ampia autonomia economico-finanziaria, essendo richiesta l’apertura di un conto corrente condominiale che consentirà, fra l’altro, allo stesso amministratore, anche in assenza di una determinazione assembleare in tal senso, di agire per il recupero dei crediti del condominio.
A fronte di un incarico la cui durata è positivamente fissata in due anni, il legislatore prevede una serie tipica di “gravi irregolarità” per cui l’amministratore può essere anticipatamente licenziato per lo più riconducibili alla violazione della normativa fiscale applicabile al condominio.
In taluni casi, peraltro, coerentemente con la maggiore responsabilizzazione dell’amministratore, quando questi decada, in conseguenza di un provvedimento del giudice o di una deliberazione assembleare adottata a maggioranza, deriverà per il professionista l’impossibilità di accedere nuovamente alla carica.
Così, ad esempio, nell’ambito dei rapporti con l’assemblea, i comportamenti abusivi od omissivi dell’amministratore in tema di bilanci condominiali, di recupero crediti, di conto corrente bancario intestato al condominio, e, in generale, a causa di condotte poste in essere in violazione degli obblighi di trasparenza che più stringenti gravano sull’amministratore in seguito alla riforma.
© Avv. Michele De Bellis, 24 novembre 2012, 