La riforma del divorzio breve
Tra i temi proposti alle Camere dal Governo tecnico Monti, la riforma del divorzio breve non è esattamente una novità del nuovo esecutivo. In Parlamento se ne discute almeno dal 2003 e, in ogni caso, la vicenda dei tempi di divorzio è stata oggetto di intervento legislativo già nel 1987, quando il periodo di separazione legale presupposto dalla domanda di divorzio venne diminuito da 5 a 3 anni.
Fra l’altro, a causa dell’ordinamento vigente, è sempre più diffuso lo sconcertante fenomeno del “turismo divorzile” che porta un numero sempre crescente di coppie a rivolgersi alla giustizia spagnola, inglese, rumena o francese per porre fine al più presto alla crisi del proprio matrimonio, che solo in percentuale unitaria – attestano i sondaggi – si ricompone durante il periodo obbligatorio di separazione.
All’attuale vaglio delle Camere, la Commissione Affari Costituzionali e di Giustizia ha proposto, fra l’altro, la riduzione dei tempi di attesa per la concessione del divorzio consensuale, anche nella prospettiva di un allineamento rispetto alla prassi invalsa nel resto d’Europa: dai tre anni si passerebbe ad un solo anno di attesa nel caso in cui la coppia non abbia figli o se essi abbiano già compiuto la maggiore età.
Nel caso in cui i figli siano ancora minori, i tempi possono essere più dilatati e le procedure possono durare fino ad un massimo di due anni, per far si che il cambiamento dello status della famiglia non sia repentino e non danneggi psicologicamente i minori.
Le proposte, tutto sommato, appaiono conformi alla necessità di tutela della famiglia come formazione sociale dove si svolge la personalità degli individui, dei figli in particolare, nonché conformi al rispetto delle libertà dei singoli.
Eppure non manca chi, sebbene si discuta di divorzio, sottolinei che abbreviarne i tempi comporti una minaccia per la stabilità del matrimonio.
A ben vedere, anche oggi la scena politica italiana appare orientata su schieramenti trasversali rispetto alle varie bandiere di partito, in quanto il problema pare assumere profili etici e morali, oltre che di natura giuridica.
Il dibattito politico italiano, invero, è condizionato sul nascere, dal riconoscimento costituzionale (Art. 29) dei diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, in virtù del quale si è persino dubitato in passato che il legislatore potesse sancire il principio di dissolubilità del vincolo matrimoniale.
Talvolta, la diatriba dottrinale giungeva a conseguenze illogiche, non compatibili con lo spirito dell’ordinamento.
A prescindere dai personali ideali politico-culturali, tuttavia, è indubbio che la strutturale volontarietà di ogni negozio giuridico implica che se ne possa decidere lo scioglimento, e negarlo significherebbe negare che pure la libertà, insieme alla socialità, faccia parte della natura umana.
In tal senso, invero, legislatore del 1970 ha stabilito che per ottenere la pronuncia di scioglimento degli effetti civili del matrimonio occorra non soltanto che si verifichi taluna delle ipotesi di cui all’art. 3 della l. 898, ma anche la cessazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi.
© Avv. Michele De Bellis, 10 novembre 2012, 