Compenso per l’attività straordinaria dell’amministratore
Una Lettrice riferisce che l’amministratore condominiale avrebbe preteso un compenso ulteriore rispetto a quello pattuito, giustificandolo poiché in relazione ad una attività straordinaria, e chiede se tale richiesta sia legittima.
Come già anticipato in una precedente occasione, occorre tenere presente che non esistono tariffari cui poter far riferimento, come affermato dallo stesso Garante per la Concorrenza in un parere del 2007, con la conseguenza che il compenso per l’attività dell’amministratore viene liberamente concordato tra l’amministratore ed i condomini riuniti in assemblea.
Come affermato in giurisprudenza, anche da ultimo, l’assemblea del condominio ha la competenza esclusiva, ai sensi dell’art. 1135 n. 1) del codice civile, nel decidere se e quale retribuzione spetti all’’amministratore per l’attività di gestione, senza possibilità di distinguere, ai fini del riconoscimento da parte del giudice, di un compenso ulteriore, fra gestione ordinaria e straordinaria.
Tuttavia, per il principio summenzionato, l’assemblea condominale potrebbe legittimamente ritenere di approvare un maggior compenso per l’amministratore, qualora tale riconoscimento trovasse fondamento, per esempio, in particolari competenze tecniche amministrative per lavori straordinari.
Tale circostanza, a titolo meramente esemplificativo, infatti, potrebbe verificarsi allorchè l’assemblea stabilisca un compenso straordinario in caso di lavori di rilevante entità.
In definitiva, per rispondere alla Lettrice, il condominio non sarebbe tenuto a liquidare alcun compenso ulteriore rispetto a quello pattuito, salvo eventuali accordi contrari, ma l’assemblea condominiale sarebbe, comunque, libera di riconoscere, anche successivamente, un compenso extra all’amministratore per l’attività svolta dallo stesso.
© Avv. Michele De Bellis, 9 giugno 2012, 