Guida in stato d’ebbrezza: se non c’è la prova del tasso alcolemico, si ritiene configurata l’ipotesi meno grave
Un Lettore riferisce di essere stato fermato alla guida del proprio veicolo e di non aver voluto sottoporsi al test alcoolemico.
Il Lettore chiede come mai gli organi accertatori gli abbiano contestato la contravvenzione della guida in stato d’ebbrezza pur in assenza di un riscontro oggettivo.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha confermato, sul punto, che costituisce pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale lo stato di ebbrezza, per tutte le ipotesi previste dall’art. 186 del codice della strada, può esser accertato con qualsiasi mezzo e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale. (Cassazione Penale, 18134/12)
Tuttavia, la stessa Corte di Cassazione, con la medesima pronuncia, ha precisato che qualora non sia possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcoolemico fosse superiore al limite di 0,8 gr./l. il trasgressore debba ritenersi responsabile, in nome del principio del favor rei, dell’ipotesi meno grave, attualmente depenalizzata per effetto della novella di cui alla legge 29 luglio 2010, n. 120.
Pertanto, per rispondere al Lettore, se gli elementi sintomatici hanno fatto ritenere agli organi accertatori il conducente in stato d’ebbrezza, con la conseguente corretta e legittima contestazione dell’infrazione al codice della strada e conseguente contravvenzione, tuttavia, in difetto di un preciso riscontro oggettivo circa l’effettivo tasso alcoolemico tale da indurre a ritenere sussistenti taluna delle più gravi fattispecie contravvenzionali previste dall’art. 186 del codice della strada, il conducente non può che essere ritenuto responsabile della violazione meno grave.
© Avv. Michele De Bellis, 2 giugno 2012, 