La cartella esattoriale di Equitalia inviata tramite il servizio postale è inesistente?
A seguito delle ulteriori richieste dei Lettori, proseguiamo anche oggi nella breve analisi di alcuni aspetti delle cartelle esattoriali.
In particolare
Una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha ribadito cheè giuridicamente inesistente la cartella di pagamento inviata al contribuente attraverso raccomandata a.r. e non notificata ritualmente secondo quanto prescritto dagli artt. 26 e 60 del D.P.R. n. 602/73, con la conseguenza che dall’irritualità del procedimento di notifica discenderebbe l’inefficacia insanabile del provvedimento impositivo, posto che la notifica dell’atto impositivo, appunto, rappresenta “un elemento intrinseco essenziale per il perfezionamento dell’atto stesso che, in difetto di esso, giuridicamente non esiste“.
Per di più, la Giurisprudenza ha evidenziato che la proposizione del ricorso tributario non può sanare il vizio di notifica, atteso che la cartella di pagamento non è atto processuale, ma mero atto amministrativo, di carattere sostanziale, dunque sottratto al regime della sanatoria di cui al codice di procedura civile.
Invero, la sentenza richiamata conferma il ricco percorso elaborato dalla giurisprudenza di merito in ordine all’invalidità originaria ed insanabile della cartella di pagamento notificata senza la necessaria intermediazione dei soggetti legalmente individuati.
Secondo la sentenza menzionata, nonché alla luce di una logica e razionale interpretazione della normativa in materia, i principali soggetti idonei alla richiesta/riscossione del tributo/pagamento sarebbero gli ufficiali giudiziari addetti alla riscossione, messi comunali, agenti di Polizia Municipale o terzi soggetti all’uopo adibiti.
Pertanto, ma anche in virtù di una normativa che rivela la precisa e ferma intenzione del legislatore tributario di escludere la notifica diretta della cartella esattoriale da parte dell’agente di riscossione, in attesa della sentenza di Cassazione, si potrebbero moltiplicare i ricorsi proposti avverso le cartelle di pagamento notificate direttamente a mezzo del servizio postale da parte del Concessionario, eccependo, in via pregiudiziale, l’inesistenza e/o nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento.
© Avv. Michele De Bellis, 20 ottobre 2012, 