Un caso di invalidità della delibera assembleare

Un caso di invalidità della delibera assembleare

Un Lettore riferisce che gli è stato notificato un decreto ingiuntivo per il pagamento di spese condominiali, così come risultanti dalla ripartizione approvata in sede di assemblea condominiale.

Lo stesso, che afferma di aver più volte contestato all’amministratore l’inefficacia della delibera assembleare, poiché adottata con un maggioranza inferiore a quella normativamente prevista, chiede se sia possibile opporsi per tale ragione al decreto ingiuntivo.

Sulla scorta di quanto riferito dal Lettore, sarebbe possibile ipotizzare che i lamentati vizi della delibera assembleare attengano alla sfera di validità della delibera medesima e non già della sua efficacia, in tal senso, infatti, sarebbe ipotizzabile un’ipotesi di annullabilità della delibera che, tuttavia, avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione ai sensi dell’art. 1137 del Codice Civile e, comunque, entro trenta giorni.

Precisato, quindi, che la delibera non tempestivamente impugnata sarebbe pacificamente efficace, l’eventuale irregolarità dell’assemblea non potrebbe essere fatta valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso.

Tale principio è stato da ultimo confermato anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione che così si è pronunciata: “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, già impugnata in altro giudizio, ma solo questioni riguardanti l’efficacia della medesima; tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l’esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere”.

© Avv. Michele De Bellis, 15 dicembre 2009,