La semplificazione in materia edilizia: gli ulteriori interventi

La semplificazione in materia edilizia: gli ulteriori interventi

Proseguiamo nell’analisi, iniziata nella scorsa uscita, degli interventi previsti in materia edilizia dal disegno di legge del 12 novembre 2009 recante “Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della carta dei doveri della amministrazioni pubbliche”.

In particolare, oltre a voler rendere del tutto libere, ovvero non più soggette neppure a DIA, una serie di minori attività edilizie, si vuole semplificare anche la comunicazione della cessione dei fabbricati che, tra l’altro, verrà effettuata in via telematica attraverso un modello in formato elettronico.

L’intervento di cui all’art. 8 del disegno di legge, infatti, prevedrebbe che la comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza della cessione di fabbricato, richiesta in qualsiasi ipotesi di cessione o di locazione di immobili, avvenisse con modalità telematica e che potesse essere effettuata direttamente dal notaio che ha stipulato l’atto, con notevole risparmio di tempo e, in parte, di costi.

Tale intervento andrebbe ad abrogare i commi 344 e 345 dell’art. 1 Legge 311/04 e a modificare l’art. 7 Dlgs286/1998, nonché, in particolare, l’art. 12 del Decreto Legge n. 59/1978 che così recita: “Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonchè le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato.

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l’obbligo di provvedere alla comunicazione, all’autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai fini dell’osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale…omissis…”.

© Avv. Michele De Bellis, 8 dicembre 2009,