La semplificazione in materia edilizia

La semplificazione in materia edilizia

Con il disegno di legge approvato il 12 novembre 2009, recante “Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della carta dei doveri della amministrazioni pubbliche”, il Governo ha voluto dare un chiaro segnale circa la volontà di semplificare le procedure in materia edilizia.

La norma renderebbe del tutto libere, ovvero non più soggette nemmeno a DIA, una serie di minori attività edilizie, quali:

  • gli interventi di manutenzione ordinaria;
  • alcuni interventi di manutenzione straordinaria, nel caso non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;
  • alcuni interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche;
  • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo e movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola;
  • le serre mobili stagionali;
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
  • i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio;
  • gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

L’art. 7, rubricato “Attività edilizia libera”, del disegno di legge citato, contenente le innovazioni appena evidenziate, andrebbe a sostituire, quindi, la precedente norma in materia, cioè l’art. 6 DPR 380/2001, attualmente in vigore, che così recita: “1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo: a) interventi di manutenzione ordinaria; b) interventi […] volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.”

La prossima settimana analizzeremo gli ulteriori interventi di semplificazioni contenuti nel disegno di legge.

© Avv. Michele De Bellis, 1 dicembre 2009,