Decreto fiscale: alcune delle modifiche apportate in sede di conversione

Decreto fiscale: alcune delle modifiche apportate in sede di conversione

In Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge 17 dicembre 2021, n. 215: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili».

Qui il link al testo del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021, n. 252), coordinato con la legge di conversione.

Il Capo I, rubricato «Misure urgenti in materia fiscale», comprende gli articoli da 1 a 7.

In questa sede ci si sofferma sui primi tre articoli.

L’articolo 1, sia pure postumo, rimette in termini i contribuenti che abbiano usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi (“pace fiscale”) affidati all’agente della riscossione.

In tal senso, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi se effettuati nel termine del 9 dicembre 2021, 14 dicembre se si aggiungono i 5 giorni del termine di tolleranza.

Entro tale termine ultimo, quindi, il versamento delle rate in scadenza nel 2020 e nel 2021 è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente.

L’articolo 1bis proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa dal “decreto Rilancio”.

L’articolo 2 dispone l’estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021.

In particolare, il termine per l’adempimento all’obbligo risultante dal ruolo è fissato in 180 giorni, in luogo dei previsti 60 giorni.

L’articolo 3 contiene norme applicabili alle rateazioni di somme iscritte a ruolo in corso all’inizio delle sospensioni della riscossione a seguito dell’emergenza Covid-19, ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020.

In particolare, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 ed ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, le decadenze si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, di diciotto e di dieci rate, anche non consecutive.

© Avv. Michele De Bellis