Sanzioni amministrative a seguito di violazione del Codice della Strada – al tempo del COVID-19

Sanzioni amministrative a seguito di violazione del Codice della Strada – al tempo del COVID-19

Rimedi alle sanzioni amministrative a seguito di violazione del Codice della Strada, al tempo del COVID-19.

Prima – Le consuete norme applicabili, nel caso di notifica di verbale di contestazione di violazione del codice della strada, prevedevano la possibilità di pagare l’importo corrispondente al minimo edittale entro 60 giorni dalla notifica, con ulteriore riduzione del 30% se il pagamento avveniva entro 5 giorni dalla notifica, ovvero la possibilità di ricorrere avanti il Prefetto entro 60 giorni dalla notifica, oppure avanti il Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica.

Dopo – Le successive norme susseguitesi in questi mesi hanno, in parte, modificato i termini di cui sopra e ne hanno disposto la sospensione.

Le modifiche, a seguito dell’emergenza da coronavirus, prevedono che:

  • per i procedimenti amministrativi la sospensione straordinaria va dal 23.2.2020 al 15.5.2020 (ex art. 103 d.l. 18/2020 e art. 37 d.l. 23/2020);
  • per il pagamento delle sanzioni amministrative in forma ridotta, oltre all’aumento dei termini da 5 a 30 giorni previsto dall’art. 108 dl 18/2020, si applica anche la sospensione che va dal 23.02.2020 al 15.05.2020 (ex art. 103 comma 1bis d.l. 18/2020 convertito con l. 27/2020 e art. 37 d.l. 23/2020);
  • per lo svolgimento di attività difensiva in generale ed in particolare per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (Giudice di Pace) e gerarchici (Prefetto) la sospensione va dal 23.02.2020 al 15.05.2020 (ex art. 103 comma 1bis d.l. 18/2020 convertito con l. 27/2020 e art. 37 d.l. 23/2020).

Esempio

Verbale di contestazione notificato il 20.3.2020:

Pagamento con riduzione del 30% entro: 15.6.2020 (il 14 è domenica)

Pagamento senza riduzione 30% entro: 14.7.2020

Ricorso al Prefetto entro: 14.7.2020

Ricorso al Giudice di Pace entro: 15.6.2020 (il 14 è domenica)

© Avv. Michele De Bellis


Il presente bollettino ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale: non costituisce un parere legale, né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.