Lavoro occasionale accessorio: lavoratori e datori di lavoro interessati

Lavoro occasionale accessorio: lavoratori e datori di lavoro interessati

Proseguendo nell’esame del lavoro occasionale di tipo accessorio, di seguito analizzeremo le principali categorie di lavoratori e di datori di lavoro interessate da tale istituto.

In assenza di una specifica limitazione, qualsiasi tipologia di lavoratore può prestare lavoro occasionale di tipo accessorio nei seguenti ambiti che, secondo la normativa attuale, si possono individuare in:

  • lavori domestici;
  • lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; 
  • insegnamento privato supplementare; 
  • manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
  • qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza da parte dei giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
  • attività agricole; 
  • impresa familiare nei settori del commercio, turismo e servizi; 
  • consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Negli ambiti indicati, quindi, possono essere impiegati lavoratori disoccupati ovvero già occupati, compresi i lavoratori extracomunitari, purchè in possesso di idoneo permesso di soggiorno.

Per quanto concerne le tipologie di lavoro non indicate, potranno prestare lavoro occasionale di tipo accessorio i cosiddetti soggetti a rischio di esclusione sociale, tra cui:

  • studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado possono che accedere al lavoro occasionale accessorio nei periodi di vacanza ed il sabato e la domenica;
  • casalinghe che possono svolgere prestazioni di natura occasionale rese nell’ambito di attività agricole di carattere stagionale;
  • pensionati che possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo;
  • in via sperimentale per l’anno 2009, coloro che percepiscono prestazioni integrative del salario o prestazioni a sostegno del reddito.

Quanto ai committenti, cioè le persone che impiegano prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio, rientrano nella disciplina dell’istituito: famiglie, persone fisiche, aziende, imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi, imprenditori agricoli, enti senza fini di lucro e, infine, enti pubblici.

Appare opportuno osservare che il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è da escludersi che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi.

Dopo la rapida rassegna sin qui svolta, nella prossima uscita analizzeremo i principali vantaggi per lavoratori e datori di lavoro derivanti dall’applicazione dell’istituto del lavoro occasionale di tipo accessorio.

© Avv. Michele De Bellis, 25 novembre 2009,