La tettoia non costituisce ampliamento

La tettoia non costituisce ampliamento

Un Lettore riferisce di aver eretto una piccola tettoia appoggiata, da un lato, al garage di sua proprietà e, dall’altro, ancorata al terreno per mezzo di pali metallici.

Tale tettoia, che costituisce il prolungamento di alcuni metri del garage già esistente e legittimamente edificato qualche anno prima, è formata da un semplice telo plastificato assicurato alla struttura come sopra ancorata.

Il Lettore chiede se vi sia il rischio che l’amministrazione comunale possa ordinare la demolizione della tettoia così costruita.

L’art. 31 DPR 380/01, rubricato “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”, prevede che: “1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

omissis

9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’articolo 22, comma 3.”

Dalla breve esposizione sembrerebbe che la tettoia possa essere qualificata come pertinenza del garage, sia in virtù delle modestissime dimensioni, sia per i materiali impiegati e suscettibili di essere agevolmente asportati e non, quindi, come ampliamento soggetto alle norme circa la ristrutturazione edilizia.

In tal senso si potrebbe ipotizzare che, come affermato da una recente sentenza del Tribunale Amministrativo, data la natura pertinenziale del manufatto, non sia ammissibile un provvedimento che condanni alla sanzione demolitoria.

© Avv. Michele De Bellis, 5 gennaio 2010,