Tempo determinato e risoluzione anticipata

Tempo determinato e risoluzione anticipata

Lavoro a tempo determinato e risoluzione anticipata: in caso di riorganizzazione aziendale, l’estinzione del rapporto non è possibile.

Un Lettore ci riferisce di essere stato assunto presso una società immobiliare con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31.07.2012, tuttavia racconta che il reparto nell’ambito del quale svolge le proprie mansioni è destinato ad essere estinto prima della scadenza naturale del rapporto lavorativo.

Chiede, al riguardo, se la chiusura del reparto integri una fattispecie di chiusura dell’attività imprenditoriale e, dunque, di risoluzione anticipata del contratto.

Ebbene, soltanto in caso di definitiva e totale chiusura dell’azienda il contratto a tempo determinato può essere risolto per forza maggiore.

Per il resto, il lavoratore assunto a tempo determinato non può essere licenziato prima della scadenza del termine se non per giusta causa, cioè per un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.

Non è possibile, in altre parole, il licenziamento per giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo, ad esempio per riduzione dell’attività dell’impresa.

La chiusura del reparto sarebbe da considerare una manovra di riorganizzazione dell’assetto produttivo aziendale, ipotesi in cui secondo la Cassazione (Sezione Lavoro, 10 febbraio 2009, n. 3276),“il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa ex art. 2119 Codice Civile, può essere risolto anticipatamente non per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966 n. 603, ma solo se ricorrono le ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli articoli 1453 ss. Codice Civile.

Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato”.


Tanto premesso, il contratto a tempo determinato deve comunque giungere alla sua scadenza fisiologica.

Laddove il reparto dovesse essere estinto prima di tale momento, il Lettore dovrà essere adibito a diverse mansioni, oppure gli dovrà essere riconosciuto lo stipendio sino alla naturale scadenza del contratto.

© Avv. Michele De Bellis, 3 marzo 2012,