Guida in stato di ebbrezza

Guida in stato di ebbrezza

Guida in stato di ebbrezza: l’assunzione di farmaci non giustifica il superamento dei limiti imposti dalla norma.

Un Lettore riferisce di essere stato fermato, mentre era alla guida della propria auto, da una pattuglia della polizia stradale e di essere stato sottoposto ad un test alcolemico.

All’esito del test, sarebbe stato accertato un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge vigente.

A ciò è conseguito il ritiro della patente e l’applicazione delle sanzioni previste.

Il Lettore riferisce, altresì, di assumere dei farmaci per la cura di una forma di asma cui sarebbe soggetto e che da informazioni assunte, risulterebbe che tale farmaco potrebbe interagire con il processo di smaltimento dell’alcool da parte del metabolismo.

Atteso ciò, il Lettore chiede se sia possibile “impugnare” le risultanze dell’accertamento eseguito dalle forze dell’ordine.

Più volte la giurisprudenza si è espressa, in passato, sul punto, affermando che l’assunzione di farmaci non vale a giustificare il superamento del tasso alcolemico.

In sostanza, i Giudici hanno ritenuto che l’assumere alcolici durante l’impiego di farmaci che possano interagire con l’alcool non può valere a giustificare la condotta del conducente sottoposto ad alcol test.

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha confermato tale orientamento.

In particolare la Corte ha precisato che: “La norma punisce chiunque si pone alla guida in stato di ebbrezza conseguente all’uso di bevande alcoliche.

Il parametro di riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentata dalla quantità di alcol assunta, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro.

Si tratta con tutta evidenza di una presunzione “iuris et de iure”, che porta a ritenere il soggetto in stato di ebbrezza ogniqualvolta venga accertato il superamento della soglia di alcolemia massima consentita, senza possibilità da parte del conducente di discolparsi fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche e la sua idoneità alla guida”.

“Chi sa di assumere farmaci di tal genere deve astenersi dalla ingestione di alcol e specialmente deve evitare di mettersi alla guida oppure deve controllare con gli appositi test facilmente reperibili in commercio di trovarsi in condizioni tali da non risultare passibile della sanzione penale”.

© Avv. Michele De Bellis, 3 dicembre 2011,