Tutto sulla locazione immobiliare

Tutto sulla locazione immobiliare

Locazione immobiliare ed obblighi del conduttore: il pagamento del canone.

Un Lettore riferisce di essere proprietario di un immobile concesso in locazione e di aver concordato con il conduttore che il pagamento del canone locatizio debba avvenire il giorno 5 di ogni mese.

Durante il primo anno, prosegue il Lettore, il conduttore avrebbe provveduto al pagamento mediante la consegna di denaro contante nelle mani del locatore alla scadenza prefissata, negli ultimi due anni, invece, il conduttore avrebbe provveduto ad estinguere la propria obbligazione mediante l’invio di assegno bancario intestato al locatore.

Il Lettore chiede se tale metodo di pagamento sia legittimo.

In giurisprudenza è stato, di recente, precisato che l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria è inteso non come atto materiale di consegna della moneta contante, bensì come prestazione diretta all’estinzione del debito.

In tal senso, costituendo l’assegno circolare e quello bancario mezzi normali di pagamento.

Anche il concetto di domicilio del creditore non coincide solo con il suo domicilio anagrafico, ma può anche essere individuato presso l’istituto di credito dello stesso creditore.

Ancor più recentemente, la Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui l’adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un pagamento diverso dalla consegna di denaro contante, ma pur sempre in grado di assicurare la disponibilità della somma dovuta, non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento.

Anche prescindendo da tali ultimi orientamenti giurisprudenziali citati, invero, è stato altresì affermato dalla Suprema Corte che l’efficacia liberatoria della modalità di pagamento mediante invio di un titolo di credito è condizionata al consenso del creditore, che può manifestarsi anche in forma tacita, per atti concludenti, che devono, però, sostanziarsi in una pregressa e prolungata accettazione di tale modalità di corresponsione del canone.

In definitiva la modalità di pagamento del canone locatizio, così come riferita dal Lettore, appare assolutamente legittima in virtù dei più recenti orientamenti giurisprudenziali menzionati e, in ogni caso, attesa la riferita pregressa e prolungata accettazione del pagamento mediante assegno bancario da parte del medesimo Lettore.

© Avv. Michele De Bellis, 26 novembre 2011,