Amministratore condominiale: obbligo di riconsegna

Amministratore condominiale: obbligo di riconsegna

Amministratore condominiale: obbligo di riconsegnare la documentazione alla fine del mandato.

Una Lettore, amministratore condominiale, riferisce di essere succeduto al precedente amministratore, il quale avrebbe omesso di riconsegnare la documentazione inerente alla propria gestione e chiede se tale comportamento sia corretto.

Il legislatore considera la restituzione dei documenti occorrenti all’esercizio della gestione condominiale da parte del precedente amministratore non solo come un diritto dei condomini, ma anche un dovere dello stesso amministratore.

Invero, si tratta persino di uno dei casi in cui l’incaricato della gestione condominiale attuale sarebbe autorizzato ad agire in giudizio nei confronti del precedente amministratore, senza necessità di essere autorizzato con delibera assembleare.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il recupero dei documenti relativi all’amministrazione precedente rileva come un momento gestorio prioritario ed indispensabile rispetto allo svolgimento delle attribuzioni dell’amministratore [Cassazione civile 1999/13504 – Giust. civ. Mass. 1999, 2436].

Secondo il giudice supremo, l’amministrazione condominiale configura un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato.

Ciò premesso, allo stesso modo in cui, ai sensi dell’articolo 1713 del codice civile, “il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”, così il precedente amministratore ha l’obbligo di restituire la documentazione relativa al condominio gestito al cessare del suo incarico.

Di norma la restituzione dovrebbe avvenire in seguito al rendiconto ma, in difetto di contrarie disposizioni pattizie, l’obbligazione di restituzione si ricollega al momento conclusivo della gestione.

Sul punto si veda Cassazione civile 1999/13504 – Giust. civ. Mass. 1999, 2436, citata.

© Avv. Michele De Bellis, 5 novembre 2011,