Vizi dell’immobile: chi paga

Vizi dell’immobile: chi paga

Vizi dell’immobile: la responsabilità del venditore costruttore.

Una Lettrice lamenta un problema riguardante la casa di abitazione di sua proprietà, in particolare la stessa si svilupperebbe su due piani e la camera da letto “vede come apertura all’esterno un lucernario posto sul tetto”.

La Lettrice riferisce che di aver riscontrato che dal lucernario in questione pioverebbe dentro la stanza con la creazione di conseguenti pozze d’acqua sia sul materasso, posizionato sotto al lucernario stesso, sia sul parquet.

A giudicare dai fatti riferiti, si direbbe che il gocciolamento di acqua provocato dal lucernario difettoso in camera da letto, anzi, posto proprio al di sopra del materasso, si traduca in un disagio per i proprietari, addirittura costretti a trasferirsi in un’altra stanza.

In tal caso, nessuno potrebbe dubitare che si tratti di un difetto che il legislatore considera grave, nella misura in cui certamente impedisce alla lettrice di utilizzare a pieno l’abitazione e che legittimerebbe i proprietari dell’immobile ad avanzare una richiesta di risarcimento verso quella che si apprenderebbe essere, in questo caso, la ditta venditrice – costruttrice dell’immobile.

Sul punto la Cassazione afferma che “Il venditore di unità immobiliari che ne curi direttamente la costruzione, ancorché i lavori siano appaltati ad un terzo, risponde dei gravi difetti (art. 1669 c.c.) – quali devono ritenersi quelli da cui derivi una ridotta utilizzazione di esse, come nel caso di umidità, dipendente da difetto di adeguata coibentazione termica – nei confronti degli acquirenti, indipendentemente dall’identificazione del contratto con essi intercorso, a titolo di responsabilità extracontrattuale, essendo la relativa disciplina di ordine pubblico, ovvero nei confronti dell’amministratore del condominio – legittimato ad agire perché tale azione configura un atto conservativo e perciò rientra nei suoi poteri – se tali difetti sono riscontrati sulle parti comuni.” (Cassazione civile 1998/3146 – Giust. civ. Mass. 1998, 662).

Tale principio è confermato anche dal recente arresto della Suprema Corte n. 2011/5388.

In definitiva, dunque, la Lettrice potrebbe rivolgersi ad un proprio difensore di fiducia e, esaminata la fattispecie concreta, valutare di procedere sulla base degli spunti offerti dalla giurisprudenza richiamata.

© Avv. Michele De Bellis, 29 ottobre 2011,