Certificazione energetica: i soggetti certificatori

Certificazione energetica: i soggetti certificatori

Come anticipato le scorse settimane, oggi analizzeremo la figura del certificatore energetico.

Il Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 prevede che l’attestato di certificazione energetica debba essere redatto da un esperto indipendente rispetto alla realizzazione dell’edificio e/o dei suoi componenti, alla sua amministrazione, gestione e manutenzione e agli interessi del richiedente.

Nelle Regioni che hanno adottato propri provvedimenti ed istituito l’elenco dei soggetti certificatori (in primis la Provincia Autonoma di Bolzano, la Lombardia e l’Emilia Romagna), per poter emettere gli attestati è necessario essere iscritti proprio a tali albi professionali, ai quali si accede dopo aver superato esami per l’esercizio dell’attività di Soggetto Certificatore, in altri casi, poi, è possibile esercitare tale professione solamente dopo aver dimostrato la propria competenza maturata in vari anni di lavoro nel campo della progettazione e gestione energetica degli edifici ed impianti.

In queste Regioni, dunque, la formazione di figure professionali in grado di operare con estrema competenza nel campo delle valutazioni energetiche riferite agli edifici, risulta essere un requisito basilare.

Nella Regioni come il Veneto, in cui manca una normativa regionale di indirizzo e coordinamento, si rimane in attesa dell’emanazione di un DPR, così come previsto dall’art. 4 comma 1 lett. c) del D.Lgs 192/2005, che dovrà stabilire “ i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica….” ; in mancanza di ciò si fa comunque riferimento all’Allegato 3 punto 2 del D.Lgs 115/2008, secondo cui “…Sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica… i tecnici abilitati….all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi”.

In attesa di tale norma, il certificatore energetico può, quindi, essere una persona fisica in possesso di uno specifico titolo di studio (laurea o laurea specialistica in materie tecnico-scientifiche) o diploma di geometra, perito industriale o agrario, dell’abilitazione all’esercizio della professione e dell’iscrizione all’Ordine o al Collegio professionale.

Viene, però, a mancare un Albo di Soggetti Certificatori che raggruppi i professionisti realmente preparati ed in continuo aggiornamento su una materia così complessa e in costante evoluzione.

Attualmente, dunque, nella Regione Veneto, per ottenere l’attestato di certificazione energetica, è possibile rivolgersi ad un tecnico abilitato, come prescritto dal D.Lgs 115/2008, tuttavia è auspicabile che, come in altre Regioni, anche il Veneto adotti un Albo di Soggetti Certificatori cui l’utente faccia riferimento per una maggior garanzia di ottenere un servizio di qualità, fornito da professionisti competenti e aggiornati.

© Avv. Michele De Bellis, 25 maggio 2010,