Certificazione energetica dell’unità immobiliare inserita nel condominio

Certificazione energetica dell’unità immobiliare inserita nel condominio

La settimana scorsa abbiamo parlato dell’obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica l’immobile in caso di alienazione dello stesso.

A tal proposito, un Lettore, proprietario di un appartamento inserito in un condominio con impianto centralizzato senza contabilizzazione di calore, chiede come si debba comportare attesa la volontà di vendere il proprio immobile.

Innanzitutto occorre premettere che le modalità della certificazione energetica dipendono anche dalla tipologia impiantistica riguardante l’intero complesso condominiale.

Nel caso in cui l’appartamento sia collocato in un edificio con impianto centralizzato senza contabilizzazione di calore il D.M. 26 giugno 2009 prevede che “l’indice di prestazione energetica dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo l’indice di prestazione energetica (EPLi) dell’edificio nella sua interezza in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento” .

Da ciò consegue che per certificare una singola unità immobiliare è necessario certificare l’intero complesso condominiale, nel qual caso il Lettore dovrebbe rivolgersi all’amministratore condominiale affinchè gli venga fornita la documentazione necessaria inerente il condominio.

Qualora, invece, l’appartamento del Lettore, con impianto centralizzato senza contabilizzazione di calore, si diversifichi dalle altre unità immobiliari per l’installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione d’interventi di risparmio energetico, lo stesso può limitarsi a produrre l’attestato di certificazione energetica della sola propria unità immobiliare, rivolgendosi direttamente ad un soggetto certificatore.

Nella prossima uscita vedremo quali sono i soggetti che possono svolgere l’attività di certificatore energetico.

© Avv. Michele De Bellis, 18 maggio 2010,