Corridoio non illuminato: responsabilità del condominio per i danni
Una lettrice afferma di aver perso l’equilibrio e di essere caduta, riportando alcuni traumi contusivi, mentre percorreva il corridoio male illuminato di un complesso condominiale e chiede se il condominio sia responsabile per i danni subiti.
In particolare la stesa riferisce che la caduta sarebbe stata originata da una sconnessione della pavimentazione, peraltro non segnalata.
L’art. 2051 del Codice Civile, rubricato “Danno cagionato da cose in custodia”, afferma che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
La costante giurisprudenza afferma che, in applicazione dei principi in tema di condominio negli edifici, non vi sia dubbio che il condominio, quale custode delle parti comuni, risponda dei danni da queste provocati, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile, fatta salva la prova del caso fortuito.
Da ciò consegue che possa essere esclusa la responsabilità oggettiva del condominio, in quanto custode del bene comune, quando il danno sia riconducibile non alla cosa, ma al caso fortuito, nel cui ambito rientra, anche, il comportamento umano di un terzo, ovvero del medesimo danneggiato.
Nel caso prospettato, considerato che il corridoio sarebbe stato male illuminato e che la sconnessione non sarebbe stata opportunamente segnalata, si potrebbe ipotizzare che non vi sia stato nemmeno un concorso di colpa del danneggiato, che si sarebbe limitato a percorrere il suddetto corridoio.
Data la scarsa illuminazione, infatti, la Lettrice, come riferisce, non si sarebbe avveduta dell’imperfezione del pavimento e, in definitiva, non avrebbe in alcun modo potuto evitare di perdere l’equilibrio a causa della sconnessione, non segnalata, del pavimento.
© Avv. Michele De Bellis, 2 febbraio 2010,