Il lavoro occasionale di tipo accessorio: i vantaggi
Terminiamo la breve analisi del lavoro occasionale di tipo accessorio svolta nelle scorse uscite con l’esame dei vantaggi di questo istituto per datori e prestatori.
Come già anticipato, il ricorso a tale tipologia di lavoro può rappresentare per il datore di lavoro una possibilità di riduzione dei costi rispetto all’utilizzo di lavoratori subordinati o autonomi.
In assenza di un preciso dettato normativo, infatti, il valore di 10 euro del voucher non è correlato ad alcun parametro di tipo orario, con la conseguenza che, in sostanza, la determinazione del compenso viene lasciata alla libera autonomia delle parti, le quali potranno commisurarlo ad una unità temporale non necessariamente coincidente con la singola ora oppure al raggiungimento di un risultato.
Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal fatto che l’aliquota per i contributi previdenziali ammonta al 13% del compenso lordo percepito, sensibilmente inferiore, dunque, al 33% circa previsto per il lavoro subordinato ovvero al 23,7% circa previsto per il lavoro a progetto, per le collaborazioni occasionali e per l’associazione in partecipazione.
Un ultimo, non trascurabile, vantaggio per il datore di lavoro è riconducibile alla meno gravosa gestione del rapporto lavorativo, posto che il datore non è tenuto a consegnare al lavoratore alcun contratto di lavoro, non è prevista alcuna comunicazione obbligatoria ai servizi per l’impiego, né la necessità di inserire alcuna registrazione nel Libro Unico.
Inoltre, non vi è l’obbligo di elaborazione di prospetti paga per i compensi corrisposti al lavoratore e, infine, non è necessario presentare alcun tipo di denuncia agli Istituti, né effettuare versamenti contributivi o di altra natura essendo già tutto compreso nel valore del voucher.
Per quanto riguarda, invece, il prestatore di lavoro, il lavoro occasionale di tipo accessorio permette al lavoratore di eseguire in sicurezza e legalmente la prestazione lavorativa, poichè assistita da copertura previdenziale ed assicurativa.
Inoltre, come già anticipato, il lavoro occasionale di tipo accessorio consente la conservazione dello stato di disoccupato, ovvero di inoccupato, e l’assoluta cumulabilità dei compensi derivanti da questo tipo di prestazione con le rendite pensionistiche di cui il lavoratore sia, eventualmente, già titolare.
Infine, si sottolinea che i compensi da lavoro occasionale di tipo accessorio sono fiscalmente esenti sino alla somma di euro 5 mila annui per prestazioni svolte a favore di ciascun committente, costituendo così un importante incentivo economico per il lavoratore.
Un lavoratore, infatti, può legittimamente intraprendere più di un rapporto di lavoro occasionale di tipo accessorio e, facendo attenzione a non superare il limite annuo suindicato, può arrivare a guadagnare anche somme rilevanti senza, per contro, essere tenuto a versare alcunché a titolo di Irpef.
© Avv. Michele De Bellis, 19 gennaio 2010,