Buca nel giardino comune: condominio e amministratore sono responsabili

Buca nel giardino comune: condominio e amministratore sono responsabili

Un Lettore riferisce che, a seguito di eccezionali precipitazioni, nel giardino condominiale si sarebbero formati alcuni avvallamenti e, in particolare, una sorta di buca di notevole profondità.

L’assemblea condominiale, opportunamente convocata, avrebbe deliberato di provvedere alla manutenzione del giardino, incaricando l’amministratore di procedere con estrema urgenza.

Dopo circa tre mesi, un ospite del Lettore sarebbe inciampato nella buca, non percepibile per via del manto erboso, procurandosi alcune fratture e contusioni.

Il Lettore chiede se di tale sinistro possa essere considerato responsabile l’amministratore.

Innanzitutto appare opportuno evidenziare che in capo a condominio e amministratore condominiale sia configurabile una responsabilità solidale per i sinistri derivanti dallo stato dei beni comuni del condominio, come nel caso proposto dal Lettore.

Per quanto riguarda, nello specifico, la responsabilità dell’amministratore, la stessa deriverebbe, oltre che della delibera assembleare a seguito dell’assemblea opportunamente convocata, anche espressamente dalla Legge, ex art. 1130 del Codice Civile.

L’amministratore, infatti, non solo è preposto alla conservazione delle parti comuni, ma è titolare del potere di compiere l’attività volta a salvaguardare i diritti dei condomini e dei terzi, agendo, quindi, come custode del condominio nella sua interezza.

La giurisprudenza, peraltro, ha più volte riconosciuto l’amministratore condominiale responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza ovvero dal cattivo uso dei suoi poteri e, in generale, di qualsiasi inadempimento agli obblighi legali e regolamentari.

Nel caso prospettato, in definitiva, l’amministratore avrebbe dovuto segnalare la presenza della buca e provvedere al ripristino del giardino, così come deliberato dall’assemblea, operando affinchè i beni comuni non arrecassero danni agli stessi condomini ovvero a terzi, come nel caso dell’ospite del Lettore.

© Avv. Michele De Bellis, 27 ottobre 2009,