Certificazione energetica: gli ultimi sviluppi dopo la manovra estiva

Certificazione energetica: gli ultimi sviluppi dopo la manovra estiva

Durante il periodo estivo si sono susseguite importanti manovre legislative.

In particolare è stato convertito in Legge il D.L. n. 112 del 2008.

Per cogliere la portata di questo intervento del Legislatore occorre fare un passo indietro e ricordare che lo scorso 27 marzo era, infatti, entrato in vigore il D.M. n. 37 del 22.01.2008 recante il nuovo regolamento sulla sicurezza degli impianti.

Tra l’altro, era previsto che, in caso di trasferimento dell’immobile, la documentazione amministrativa e tecnica venisse consegnata agli acquirenti degli immobili e agli inquilini e che vi fosse l’obbligo di allegare all’atto di alienazione la dichiarazione di conformità oppure la dichiarazione di rispondenza resa da un professionista o da un tecnico abilitato, nel caso in cui la prima non fosse stata prodotta o non fosse più reperibile.

Con la ratifica parlamentare del Decreto Legge n. 112 del 2008, vengono abrogati gli obblighi di consegna, da parte di venditori e locatori, della documentazione concernente gli impianti degli immobili, come precedentemente previsto dall’art. 13 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, ed anche le norme di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 192 del 2005 che prevedevano la consegna, da parte di venditori e locatori, della documentazione energetica e che prevedevano la nullità di un eventuale inadempimento al riguardo.

Ciò non significa, tuttavia, che vengano meno gli obblighi regolati pur sempre dalle norme di natura privatistica.

In generale, infatti, permane in capo ai proprietari l’obbligo di dotarsi degli attestati in ordine alla documentazione energetica, solo che ne viene meno l’obbligatorietà a pena di nullità dei contratti stipulati.

L’obbligo di dotarsi di documentazione energetica permane, invece, nel caso in cui vi sia l’intenzione di accedere alle agevolazioni fiscali connesse al risparmio energetico.

Con l’abrogazione delle norme più sopra ricordate, infine, pare sia possibile affermare che anche la normativa regionale, eventualmente intervenuta nel disciplinare tale materia, sia stata abrogata laddove avesse disciplinato un obbligo di allegazione dell’attestazione di certificazione energetica ed avesse sanzionato con la nullità i contratti stipulati in violazione alle suddette norme.

© Avv. Michele De Bellis, 18 novembre 2008,