Coppie di fatto: l’autorità competente

Coppie di fatto: l’autorità competente

Coppie di fatto. L’autorità competente in ordine alle statuizioni sui figli è il Tribunale per i Minorenni.

di Michele De Bellis*

Dopo aver affrontato un urgente caso di condomino dissenziente rispetto ai provvedimenti adottati dall’amministratore condominiale, proseguiamo e concludiamo quest’oggi con la trattazione sulle innovazioni apportate dalla legge 54/2006 in materia di figli naturali.

Ricordiamo, infatti, che per l’effetto dell’art. 4 comma 2 “Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati” con ciò sostanzialmente assimilando lo status dei figli naturali a quello dei figli legittimi quanto ai rispettivi rapporti con i genitori e dunque mutuando, per l’ipotesi della crisi della coppia non coniugata, le regole introdotte per la separazione e il divorzio.

Tale legge è innovativa, inoltre, anche su un altro fondamentale punto che in passato aveva evidenziato profili discriminatori nel trattamento legale della condizione dei figli naturali rispetto a quelli legittimi in ordine ai rapporti con i genitori.

Prima del 2006 i genitori naturali avevano l’onere di adire due diverse autorità per vedere complessivamente regolato l’esercizio della potestà sui loro figli: il Tribunale per i Minorenni in ordine all’affidamento ed al diritto di visita, il Tribunale Ordinario in ordine al mantenimento o all’assegnazione della casa familiare.

Attualmente, ove i genitori che vogliano interrompere la convivenza more uxorio richiedano che sia disciplinato l’affidamento della prole e che siano formalizzati calendario e modalità di visita del genitore che non vive con i figli, il tribunale per i minorenni è il giudice competente in via esclusiva ad adottare tutti i provvedimenti nell’interesse del figlio naturale, con inscindibilità della valutazione relativa all’affidamento da quella concernente i profili patrimoniali dell’affidamento, vale a dire la misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione ed all’educazione dei minori.

© Avv. Michele De Bellis, 18 febbraio 2012,