Assegno e nuova famiglia

Assegno e nuova famiglia

Separazione e divorzio. Assegno di mantenimento e costituzione di una nuova famiglia di fatto.

Un Lettore chiede quali conseguenze possa avere sull’entità dell’assegno divorzile la circostanza che l’ex coniuge beneficiato instauri una convivenza con un’altra persona.

La giurisprudenza afferma il principio secondo cui in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la differenza dei mezzi del coniuge economicamente più debole a fronte delle disponibilità economiche dell’altro, che avevano caratterizzato il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio, non giustifichi la corresponsione di un assegno divorzile a carico del primo laddove questi instauri una convivenza con altra persona che assuma i connotati di stabilità e continuità, trasformandosi in una vera e propria famiglia di fatto.

In quest’ultimo caso, tuttavia, il diritto all’assegno viene a trovarsi in una fase di quiescenza, ma che ben può essere fatto valere in caso di rottura della convivenza.

Come detto, la convivenza deve essere connotata da stabilità e continuità, ma cosa succede se questi presupposti difettano?

Sul punto la recente giurisprudenza afferma che il carattere precario del rapporto “more uxorio” iniziato dal coniuge divorziato avente diritto all’assegno preveda che l’eventuale riduzione dell’assegno non possa superare il quantum necessario ad assicurare all’ex coniuge quelle condizioni minime di autonomia e di sicurezza garantite dalla normativa sul divorzio, finché il coniuge avente diritto all’assegno non contragga nuovo matrimonio, ovvero la relazione “more uxorio” assuma caratteri di continuità e stabilità.

© Avv. Michele De Bellis, 21 gennaio 2012,