L’assegno può essere ridotto

L’assegno può essere ridotto

Separazione e divorzio. Se l’ex coniuge obbligato subisce una diminuzione sostanziale del reddito, anche l’assegno può essere ridotto.

La natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra coniugi, in conseguenza del divorzio, prevedono la possibilità di adeguare l’ammontare del contributo al variare delle loro condizioni patrimoniali e reddituali.

In tema di revisione dell’assegno di divorzio, infatti, la sopravvenuta diminuzione dei redditi da occupazione lavorativa dell’obbligato, come nel caso in cui lo stesso sia collocato in pensione con decremento del cespite monetario di circa la metà rispetto allo stipendio, è suscettibile di assumere rilievo, quale possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell’assegno, ai sensi dell’art. 9 l. 1 dicembre 1970 n. 898, nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti ed in quanto risulti oggettivamente idonea ad alterare l’equilibrio già determinato al momento della pronuncia di divorzio .

I giustificati motivi che consentono di modificare le condizioni economiche disposte in sede di divorzio, peraltro, non postulano un sindacato del Giudice sulle cause dei sopravvenuti mutamenti economici dell’ex coniuge, ma soltanto l’esigenza di verificare l’idoneità di tali mutamenti a giustificare una modifica dell’assegno divorzile.

Invero si è ritenuto che la diminuzione del reddito da lavoro dipendente non sia sufficiente a determinare la revisione dell’assegno divorzile, salvo che questa non comporti un’effettiva alterazione della condizione economica complessiva del coniuge obbligato.

Recentemente, sul punto, la Suprema Corte ha affrontato il caso dell’ex coniuge collocato in mobilità, in più creatosi un nuovo nucleo familiare con la nascita di un altro figlio, affermando che la nuova situazione lavorativa, stato di mobilità appunto, unitamente alla nascita di un altro figlio, giustifica una revisione dell’assegno divorzile che deve, dunque, essere ridotto di conseguenza.

Colgo l’occasione di porgere i miei più sentiti auguri per le imminenti festività natalizie a tutti i Lettori ed alle loro famiglie.

© Avv. Michele De Bellis, 17 dicembre 2011,