Figli di non coniugati, stessi diritti

Figli di non coniugati, stessi diritti

I figli dei genitori non coniugati godono di pari diritti rispetto ai figli delle coppie sposate, anche in tema di mantenimento.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione sottolinea che i figli dei genitori non coniugati godono di pari diritti rispetto ai figli delle coppie sposate, anche in tema di mantenimento.

Sul punto la Suprema Corte precisa, infatti, che “l’assegno di mantenimento in favore dei figli legittimi va ridotto qualora incida sul reddito del padre tanto da non consentirgli di assicurare un uguale tenore di vita ai figli naturali, nati da una successiva convivenza” (Cass. 8227/2011 – D&G 2011, 13 aprile).

L’obbligazione del genitore naturale di provvedere al mantenimento, all’educazione, all’istruzione del figlio discende dall’art. 261 c.c. e sorge fin dal momento della nascita del figlio ed ha lo stesso contenuto dell’analogo obbligo previsto per il figlio legittimo.

Secondo la giurisprudenza citata, dunque, l’art. 261 del codice civile stabilisce che il riconoscimento del figlio naturale comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, che sono quelli previsti nell’art. 147 del codice civile – obblighi di mantenere, educare ed istruire il figlio -, con conseguente applicazione del successivo art. 148 del codice civile, che specifica la misura in cui i coniugi sono tenuti ad adempiere all’obbligazione di mantenimento dei figli.


Con l’art. 261 del codice civile, dunque, il legislatore ha affermato il principio di parità di trattamento da parte del genitore dei figli naturali e legittimi, e, quindi, di parità di trattamento anche per quanto riguarda l’obbligo del mantenimento.

© Avv. Michele De Bellis, 24 settembre 2011,