Marchio, l’importanza della data

Marchio, l’importanza della data

Chi usa il marchio successivamente registrato da un altro soggetto non commette atti di concorrenza sleale.

Nelle scorse uscite abbiamo parlato del marchio e delle tutele connesse alla registrazione, osservando che nel diritto della proprietà industriale vengono imposte regole rigide sullo sfruttamento del marchio, se originale e registrato, ricordando che ogni violazione può rappresentare atto di concorrenza sleale, come tale punito.

Abbiamo detto che tutto quanto caratterizzi e distingua un prodotto o un’attività ha in sé elementi di originalità tali da denotarli e renderli facilmente riconoscibili tra i clienti abituali.

Conseguentemente, chi ne faccia uso senza l’autorizzazione del proprietario del marchio registrato può incorrere nelle conseguenza di cui sopra, a meno che non venga dimostrato che il marchio usato – e da altri detenuto – sia altrimenti innovativo e non possa comunque essere scambiato con quello registrato.

In sostanza se la ditta X dimostra di avere adoperato il marchio in epoca antecedente alla sua registrazione da altra ditta Y, con ciò configurandosi l’ipotesi di marchio di fatto, la ditta X non commette alcun illecito qualora tale marchio abbia una riconoscibilità meramente locale, non venendo meno, infatti, la novità del marchio registrato dalla ditta Y.


Sul punto  l’art. 12 del codice della proprietà industriale prevede, infatti, che “il terzo preutente ha diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale” nonostante la sua registrazione da parte di altri.

© Avv. Michele De Bellis, 10 settembre 2011,