Quale tutela per i creditori?

Quale tutela per i creditori?

Ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali: le tutele dei creditori.

Nel periodo di crisi che attanaglia l’economia, è bene ricordare che, nel caso di ritardo dei pagamenti a titolo di corrispettivo di transazioni commerciali, il creditore dispone di alcune tutele supplementari fornite dal d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE sulla tutela dei creditori.

Tra queste, rilevano l’applicazione automatica degli interessi di mora sui pagamenti dei corrispettivi effettuati in ritardo ed il risarcimento dei costi di recupero.

Innanzitutto occorre precisare che per transazioni commerciali, ai sensi dell’art. 2 del predetto decreto legislativo, si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

Il successivo art. 4 prescrive che gli interessi decorrano, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento ovvero, qualora non fosse stabilito:

  • trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente,
  • trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e’ certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento,
  • trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento e’ anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi,
  • trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Rinviando ad una successiva uscita la trattazione di alcune particolarità riguardo i termini precitati, occorre sin d’ora osservare che il saggio di interesse applicato non è quello legale, bensì quello, decisamente più favorevole per il creditore, determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea maggiorato di sette punti percentuali.

Passando al già accennato risarcimento dei costi di recupero, ivi comprese le spese legali che il creditore deve anticipare per ottenere il pagamento da parte del debitore, si sottolinea che l’art. 6 del d.lgs 231/2002 prevede espressamente che “Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile. I costi, comunque rispondenti a principi di trasparenza e di proporzionalità, possono essere determinati anche in base ad elementi presuntivi e tenuto conto delle tariffe forensi in materia stragiudiziale.”

© Avv. Michele De Bellis, 23 aprile 2011,