Vietato affiggere il nome dei condomini morosi in bacheca

Vietato affiggere il nome dei condomini morosi in bacheca

Un Lettore chiede se sia legittimo affiggere il nome dei condomini morosi nella bacheca posta nell’atrio del condominio.

La Giurisprudenza ha più volte sottolineato che i dati relativi alla posizione debitoria dei singoli condominio, rispetto alle spese condominiali, hanno sì natura contabile, ma tale circostanza non farebbe venire meno il carattere personale degli stessi, con la conseguenza che sono sottoposti alla relativa disciplina di cui al Dlgs. n.196 del 2003.

In particolare è stato più volte ribadito che l’interesse personale alla privacy del singolo condomino debba prevalere rispetto a quello collettivo, relativo alla trasparenza ed efficienza della gestione condominiale, salvo, comunque, il diritto degli altri partecipanti al condominio  di conoscere la posizione debitoria degli altri condomini, garantito dal fatto che gli stessi sono in ogni caso autorizzati a rivolgersi all’amministratore per visionare tali dati contabili.

Così, infatti, si esprime una recente sentenza della Corte di cassazione “La disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lg. n. 196/03, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell’osservanza dei principi di proporzionalità, di pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all’accesso di terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino: pertanto -fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche su propria iniziativa, gli adempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale- l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore, delle informazioni concernenti le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un’indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice”.

Ne consegue, dunque, che, come nel caso prospettato dal Lettore, l’affissione nella bacheca condominiale dei debiti dei condomini costituisce un’illecita diffusione dei dati personali degli stessi, sanzionabile ex d.lgs. n.196 del 2003.

© Avv. Michele De Bellis, 25 gennaio 2011,