Locazioni: l’affitto del box auto

Locazioni: l’affitto del box auto

Un Lettore si è chiesto se l’affitto del box auto sia disciplinato dalla normativa in tema di locazioni abitative, soprattutto per ciò che concerne la durata del contratto e la possibilità di recesso anticipato.

Innanzitutto occorre dire che la Corte di Cassazione ritiene che la disciplina delle locazioni abitative possa essere correttamente estesa anche all’autorimessa o al posto auto ove vi sia la presunzione di un rapporto pertinenziale tra il box auto stesso e l’eventuale appartamento locato (Cassazione civile , sez. III, 15 gennaio 2007, n. 638).

In assenza di un vincolo di pertinenzialità tra unità abitativa e box, al contrario, l’affitto del solo box deve ritenersi svincolato dagli obblighi nascenti dalla normativa in tema di locazioni abitative.

Volendo rispondere ai quesiti del lettore, quanto alla durata del contratto, ove non sia stato pattuito alcun termine di durata, la risposta è fornita dallo stesso legislatore laddove all’art. 1574, comma 1, numero 1, del Codice Civile, si precisa che quando le parti non abbiano determinato la durata della locazione, questa si intende convenuta, “se si tratta di case senza arredamento di mobili o di locali per l’esercizio di una professione, di un’industria e di un commercio, per la durata di un anno”.

Nel caso, quindi, in cui il lettore abbia stipulato un contratto di locazione di box auto per lasciare la macchina quando si rechi al lavoro, come spesso accade, ebbene, la durata di tale contratto è prevista nella misura di un anno.

Per quanto concerne la possibilità di recesso, sempre qualora il contratto non preveda espressamente nulla al riguardo, le parti che vogliano porre fine al rapporto devono dare notizia della disdetta al contratto, ai sensi dell’articolo 1596, secondo comma, del Codice Civile, con termine di preavviso, alla stregua di alcune pronunce di merito deve ritenersi che “con riguardo ad una locazione di immobile non assoggettata alle disposizioni della l. n. 392 del 1978, e per la quale è dunque valida la previsione contrattuale di durata annuale, la facoltà di disdetta può essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza.” (Pretura Sassari, 24 maggio 1995 – Branca e altro c. Carboni – Arch. locazioni 1996, 580).

Con l’occasione saluto tutti i Lettori porgendo i miei migliori auguri di un felice anno nuovo.

© Avv. Michele De Bellis, 28 dicembre 2010,