Procedimento di mediazione: la procedura

Procedimento di mediazione: la procedura

Continua l’analisi, iniziata le settimane scorse, del procedimento di mediazione, introdotto, lo si ricorda, con il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

Innanzitutto è bene anticipare che qualora il procedimento di mediazione si esaurisca con un accordo tra le parti, il verbale contenente l’accordo deve essere omologato dal tribunale.

Tale accordo così omologato ha l’efficacia di titolo esecutivo e può, dunque, essere utilizzato dalle parti per ottenere l’adempimento dall’eventuale parte inadempiente, anche tramite l’esecuzione forzata.

Ma come si articola il procedimento di mediazione?

Premesso che la durata del procedimento è limitata e prestabilita in non più di quattro mesi, come previsto dall’art. 6 del d.lgs. 28/2010, a seguito della presentazione della domanda presso un organismo di mediazione, entro quindici giorni (ex art. 8 d.lgs. citato) viene fissata la data della prima convocazione delle parti che, unitamente alla domanda stessa, deve essere comunicata all’altra parte.

Durante la mediazione, che si svolge senza formalità, il mediatore cerca una soluzione transattiva della controversia da proporre alle parti.

Qualora la conciliazione riesca, viene redatto un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti e dal medesimo mediatore.

Viceversa, qualora non si riesca a raggiungere un accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, comunque, il mediatore deve formulare una proposta di conciliazione se le parti ne facciano concorde richiesta.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore deve formare processo verbale con l’indicazione della proposta (art. 11 d.lgs. citato).

In ogni caso il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo di mediazione e di esso è rilasciata copia alle parti.

© Avv. Michele De Bellis, 13 aprile 2010,