Tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di condominio e locazioni

Tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di condominio e locazioni

Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 marzo 2010, attuativo della riforma del processo civile, ha introdotto il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale finalizzato a deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo.

Il legislatore ha previsto tre tipi di mediazione: facoltativa, obbligatoria e giudiziale.

Il tentativo di conciliazione è facoltativo quando viene liberamente scelto dalle parti.

Il tentativo di conciliazione obbligatorio, che diventerà vigente decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, è espressamente previsto dalla Legge quando la controversia riguarda le seguenti materie, così come elencate all’art. 5 del decreto legislativo citato: condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di azienda; risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Infine, il tentativo di conciliazione giudiziale ricorre allorchè sia il giudice ad invitare le parte ad intraprendere un percorso di mediazione.

Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto legislativo 28/2010, l’istituto della mediazione non si applica a: procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento di rito di cui all’art. 667 c.p.c.; procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703 c.p.c., comma 3, c.p.c.; procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all’esecuzione forzata; procedimenti in camera di consiglio; all’azione civile esercitata nel processo penale.

Nelle prossime uscite analizzeremo più nel dettaglio il procedimento di mediazione e gli istituti interessati.

© Avv. Michele De Bellis, 23 marzo 2010,