Fuoriuscita di acqua: quando la responsabilità è del condominio

Fuoriuscita di acqua: quando la responsabilità è del condominio

Un Lettore chiede se il condominio ove lui abita possa essere ritenuto responsabile per i danni cagionati al veicolo di un terzo che si trovava in sosta nell’area condominiale.

Il Lettore, pur precisando che il sinistro sarebbe occorso in occasione delle recenti straordinarie precipitazioni atmosferiche, afferma che da una prima indagine sembrerebbe che tali danni fossero stati causati da una fuoriuscita di acqua dalle condotte fognarie del condominio, dopo che le stesse avevano subito il regolare intervento di manutenzione ad opera di una ditta esterna all’uopo incaricata.

L’art. 2051 del Codice Civile, rubricato “Danno cagionato da cose in custodia”, prevede che ciascuno sia responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Nel caso proposto, dunque, il condominio, al fine di escludere la propria responsabilità da cose in custodia, dovrebbe riuscire a dimostrare che la fuoriuscita di acqua dalle condotte fognarie condominiali fosse riconducibile allo straordinario evento atmosferico occorso e che lo stesso rivestisse caratteristiche di assoluta imprevedibilità.

In difetto di una simile prova, al contrario, sarebbe senz’altro configurabile un’ipotesi di responsabilità ex art. 2051 del Codice Civile in capo al condominio.

In tal caso, invero, si renderebbe opportuno verificare l’esatta esecuzione dell’intervento di manutenzione eseguito sulle condotte dalla ditta esterna, posto che nel caso fossero rinvenibili ipotesi di imperizia da parte di quest’ultima, la ditta si troverebbe a dover tenere indenne il condominio per i danni cagionati alla vettura del terzo.

Sul punto si segnala una recente sentenza che così afferma: “In tema di danni causati a terzi da fuoriuscita di acque nere provenienti dalle tubazioni fognarie condominiali, il condominio deve rispondere ex art. 2051 c.c. quando non abbia fornito la prova posta a suo carico da tale norma, che il danno andava ascritto al caso fortuito per le piogge cadute in quanto non sufficienti, pur provocando un aumento di pressione all’interno della tubatura in esame per il massimo quantitativo di acqua da smaltire, a costituire la causa diretta ed immediata del danno … Tenuta invece a manlevare il condominio è l’impresa appaltatrice dei lavori il cui dipendente aveva omesso di serrare convenientemente un tappo delle condutture che per la pressione dell’acqua era saltato.” [Tribunale  Milano sent. n. 4012/2009 – Giustizia a Milano 2009, 4, 29 (s.m.)]

© Avv. Michele De Bellis, 22 settembre 2009,